Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10892 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 23/04/2021), n.10892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27539/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

ATHENA SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della CTR del Molise, n. 265/01/2018, depositata

il 14 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente ATHENA SRL, già Associazione Athena Onlus, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’esercizio 2008, con cui veniva accertata maggiore IRAP e sanzioni, deducendo di essere ente non commerciale a termini del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 10, comma 1, e osservando che l’avviso di accertamento era fondato sulla cancellazione della contribuente dall’anagrafe Onlus, questione oggetto di diverso procedimento.

La CTP di Isernia ha accolto il ricorso e la CTR del Molise, con sentenza del 14 maggio 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha osservato il giudice di appello che la sentenza della CTP che aveva annullato la cancellazione dall’anagrafe Onlus della ricorrente è stata confermata in appello, con cui è stato confermato il possesso dei requisiti solidaristici in capo alla società contribuente. Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che non potessero essere esaminate nel caso di specie le questioni relative all’insussistenza dei requisiti della contribuente per l’iscrizione nell’anagrafe onlus, in quanto oggetto del menzionato separato giudizio, il che preclude che possa – mettersi nuovamente in discussione l’assoggettamento a imponibilità IRAP della contribuente.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; la società intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione mancante, apparente, apodittica in violazione dell’art. 111 (Cost.), e dell’art. 132 c.p.c.. comma 2, n. 4, oltre che del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, nella parte in cui la sentenza impugnata – pur non sospendendo in giudizio in attesa della formazione del giudicato sulla questione pregiudiziale della cancellazione della ricorrente dall’anagrafe tributaria onlus, ha ritenuto di non potere riesaminare tale questione nel giudizio in oggetto.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere il giudice di appello valorizzato il contenuto di una sentenza resa in altro giudizio non passata in cosa giudicata, precludendosi l’esame nel merito della questione dedotta dall’Ufficio.

2 – Il primo motivo è fondato.

2.1 – Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo su esattezza e logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass., Sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. VI, 7 aprile 2017, n. 13977), non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 13977).

Parimenti, si ritiene ammissibile la motivazione della sentenza per relationem, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (Cass., Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7347), al fine di rendere possibile e agevole il controllo della motivazione (Cass., Sez. VI, 11 settembre 2018, n. 21978).

2.2 – La sentenza impugnata non solo non reca alcuna motivazione in ordine alle questioni dedotte dall’Ufficio in appello, ma omette esplicitamente di esaminare le doglianze in appello proposte dall’Ufficio sul presupposto dell’esistenza di altra precedente decisione assunta in altro giudizio (“la natura di ONLUS (…) non può essere posta nuovamente in discussione, non potendo in questa sede, avendo formato oggetto di separato giudizio oramai definito anche in secondo grado”), così venendo meno all’onere di esaminare le censure svolte con l’atto di appello (riportate nel ricorso in ossequio al principio di specificità) e di assolvere alla propria funzione decisoria.

3 – Il primo motivo va accolto e, previo assorbimento del secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR a quo, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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