Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10892 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Martielli

Vito A. ed Agostino De Zordo, nello studio del quale ultimo, in Roma,

Via Tupini, 133 è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BISCEGLIE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del

controricorso, dall’Avv. Pignatelli Egidio, elettivamente domiciliato

in Roma, Piazza O. Marucchi, 5, presso lo studio dell’Avv. Ciro

Fiore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/14/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari – Sezione n. 14, in data 13-20/04/2007, depositata

il 15 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. A. De Zordo, per il ricorrente;

Presente il P.M. Dott. DESTRO Carlo, il quale ha chiesto che il

ricorso venga dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di

interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa iscritta al n. 20041/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 29/14/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione n. 14, il 13-20.04.2007 e DEPOSITATA il 15 giugno 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello proposto dall’IACP e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, sussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad ICI dell’anno 1998, censura l’impugnata decisione, invocando l’applicazione del giudicato esterno e deducendo erronea e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 comma 1, lett. i).

3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Il primo mezzo, con cui si deduce l’esistenza del giudicato esterno, appare privo di fondamento, in relazione ai presupposti fattuali e giuridici postulati dalla legge e dai principi affermati da Cass. n. 13916/2006 e n. 24664/2007.

La questione posta dal secondo motivo del ricorso, si ritiene, possa essere decisa, in base al principio, da ultimo riaffermato dalle SS.UU. della Cassazione (Sent. N. 28160/2008) secondo cui “Agli immobili degli IACP non spetta l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1″ lett. i) – la quale esige la duplice condizione, insussistente per questa speciale categoria di immobili, dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito -, ma spetta esclusivamente la riduzione di imposta prevista dall’art. 8, comma 4, del citato decreto. Detti immobili, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sono esclusi dall’imposta comunale sugli immobili per effetto della disposizione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni con L. n. 126 del 2008″.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

LA CORTE:

Vista la relazione, il ricorso ed il controricorso, nonchè l’atto di rinuncia all’azione ed al giudizio dell’IACP di Bari, notificato il 15.03.2011, al procuratore costituito del Comune di Bisceglie;

Ritenuto che, alla relativa stregua, la causa non può proseguire, per sopravvenuta carenza di interesse;

Considerato che le spese del giudizio vanno compensate, avuto riguardo alla circostanza che la questione di merito ha trovato composizione, recentemente, con la sentenza indicata in relazione, nonchè al comportamento delle parti, che vi si sono, tempestivamente, adeguate, ponendo in essere atti risolutivi;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA