Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10892 del 08/06/2020
Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 08/06/2020), n.10892
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11888/2017 proposto da:
Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore
Dott. P.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza
n. 59, presso lo studio dell’avvocato Di Amato Astolfo, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caserta;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2533/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 23/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/02/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2533/16 accoglieva l’appello proposto dal Ministero delle Finanze in persona del Ministro pt – rigettando contestualmente quello proposto dall’Agenzia delle Entrate -che era volto a chiedere che fosse annullata la sentenza dichiarativa dell’estinzione del processo di opposizione allo stato passivo della (OMISSIS) spa proposto dal medesimo Ministero e per l’effetto quest’ultimo chiedeva che le parti fossero rimesse davanti allo stesso tribunale per il prosieguo del giudizio, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 2.
A sostegno della decisione di accoglimento, per quanto ancora d’interesse nella presente causa, la Corte territoriale ha rilevato che nei confronti del Mef che aveva proposto (unitamente all’Agenzia delle entrate) opposizione L. Fall., ex art. 98 in relazione alla domanda di ammissione al passivo di (OMISSIS) spa, dallo stesso presentata e che, pacificamente, non era stato parte dei due processi pregiudicanti (per la definizione dei quali, il giudice a quo aveva determinato la sospensione al fine di decidere, all’esito, il giudizio “pregiudicato”, cioè, quello di opposizione allo stato passivo), il termine semestrale (oggi tre mesi) per la riassunzione, decorreva dalla conoscenza “legale” della cessazione della causa di sospensione, ottenuta attraverso la notificazione, comunicazione o dichiarazione della causa di cessazione della sospensione del processo pregiudicante. Mentre, sempre ad avviso della corte d’appello, spetta alla controparte che eccepisce l’estinzione del procedimento provare che la conoscenza sia stata acquisita dal riassumente nel semestre precedente la presentazione dell’istanza per la fissazione dell’udienza di prosecuzione.
Secondo la Corte distrettuale, di tale conoscenza legale in capo al Mef non vi era traccia (ossia della conoscenza del passaggio in giudicato delle sentenze della Corte dei Conti che avevano definito il giudizio sulla domanda di discarico per quote erariali “inesigibili”), mentre, non era allo scopo sufficiente la conoscenza di fatto acquisita dall’amministrazione finanziaria, solo perchè la difesa erariale, costituita anche per il Mef in altro giudizio tra le stesse parti davanti al Tar, aveva depositato le due sentenze passate in giudicato e relative ai due giudizi pregiudicanti.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, il fallimento (OMISSIS) spa, in persona del curatore propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre solo il Ministero dell’Economia e Finanze ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso, il fallimento ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 297 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla equipollenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della causa di cessazione della sospensione, nell’ipotesi in cui essa discenda da una iniziativa della parte estranea al processo pregiudicante.
Il motivo è infondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte “Nel caso di sospensione del processo per pregiudizialità, la parte del processo pregiudicato, quando non sia parte anche di quello pregiudicante, non ha alcun onere di attivarsi per accertarsi se quest’ultimo si sia concluso.
Pertanto, incombe su chi intende eccepire la tardiva riassunzione del processo, per inutile decorso del termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante (oggi ridotto a tre mesi dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 12), l’onere di provare che la parte, la quale ha proceduto alla riassunzione, avesse avuto in qualunque modo notizia del passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante più di sei mesi prima del deposito dell’istanza di prosecuzione” (Cass. n. 12790/12, 24533/10, mentre, non è in termini, Cass. n. 7580/13, in tema di sospensione di un giudizio per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale, il cui termine per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, che integra un idoneo sistema di pubblicità per la conoscenza legale delle sorti del processo costituzionale, e non è neppure in termini, Cass. n. 24946/14, in tema di sospensione del processo, ex art. 420 bis c.p.c., per la necessità di risolvere in via pregiudiziale, una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, e ciò, in riferimento alla parte rimasta contumace).
Nel caso di specie, il Mef non era pacificamente parte del giudizio pregiudicante, e il fatto che la difesa erariale, in altro giudizio in cui era parte anche il Mef, si sia avvalsa delle sentenze pregiudicanti, ha comportato una mera conoscenza di fatto, non idonea, alla stregua dei principi sopra esposti, a rendere edotta l’amministrazione finanziaria della cessazione della causa di sospensione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a pagare al Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministro pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020