Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10892 del 04/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 04/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.04/05/2017),  n. 10892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15487-2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in MANZANO, VIA ROMA

13/9, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BELTRAME, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente controricorrente all’incidentale –

contro

N.A., C.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G. CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PRASTARO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO MONAI;

– controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 351/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato MONAI Carlo, difensore del resistente che ha chiesto

di riportarsi al controricorso incidentale e alle difese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dctt.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale subordinato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il sig. M.L. ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato, per carenza d’interesse all’esclusione dell’opera ex art. 840 c.c., u.c., la domanda da lui proposta avverso i coniugi C.P. e N.A., avente ad oggetto la demolizione dello sporto di linda che costoro avevano realizzato sul tetto dell’immobile di loro proprietà, nella misura in cui tale sporto invadeva lo spazio aereo sovrastante la confinante corte di proprietà dell’attore all’altezza della copertura del secondo piano fuori terra.

Il ricorso si fonda su un unico motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.

C.P. e N.A. hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo, riferito all’ omesso esame delle difese ed eccezioni da loro proposte relativamente alla misura dello sconfinamento denunciato dal M. ed all’usucapione del loro diritto di mantenere l’opera.

Il M. ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 15.3.17, per la quale solo il ricorrente principale ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale M.L. lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in cui la corte triestina sarebbe incorsa disattendendo il suo motivo di appello relativo all’errore di ultrapetizione commesso dal primo giudice nell’accogliere un’eccezione di carenza d’interesse che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata in alcun modo rinvenibile negli scritti difensivi dei sigg.ri C. e N., e sulla quale, quindi, sarebbe stato precluso qualsiasi accertamento.

Il motivo non può trovare accoglimento perchè la corte distrettuale ha motivato la propria interpretazione delle difese dei convenuti C. e N. nel senso che questi ultimi, contrastando in toto la pretesa del M., avrebbero contestato anche, implicitamente, che la minima invasione della colonna d’aria di spettanza dello stesso M. avesse arrecato un concreto pregiudizio alla proprietà del medesimo. Tale interpretazione delle difese dei convenuti non poteva essere attinta sotto il profilo dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., ma avrebbe potuto essere censurata solo sotto il profilo – non sollevato nel ricorso – dell’eventuale vizio motivazionale. Questa Corte ha infatti più volte chiarito (sentt. nn. 17451/06, 1545/16) che l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, la cui statuizione, ancorchè erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneità di quella motivazione, sicchè, in tal caso, il dedotto errore non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico dell’accertamento in concreto della volontà della parte.

Il rigetto del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale, da giudicare condizionato (viene infatti proposto “in via di mero subordine”, vedi pag. 5 del controricorso), perchè relativo all’omesso esame di eccezioni e difese dei convenuti che erano rimaste assorbite dal rigetto della domanda dell’attore. In definitiva il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte del ricorrente principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale.

Condanna il ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.300, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA