Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10891 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 23/04/2021), n.10891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27513/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

SI.DI.GAS SOCIETA’ IRPINA DISTRIBUZIONE GAS SPA (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, ENERIMPIANTI SRL

(C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentate e difese dall’Avv. ADRIANA LA ROCCA, elettivamente

domiciliate presso lo studio dell’Avv. RITA GRADARA in ROMA, Largo

Somalia, 67;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della CTR della Campania, Sezione staccata di

Salerno, n. 1645/2019, depositata il 22 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che

Risulta dalla sentenza impugnata che le società contribuenti SI.DI.GAS. SPA ed ENERIMPIANTI SRL (la prima quale consolidata e la seconda quale consolidante) hanno separatamente impugnato due avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta dell’esercizio 2005, a seguito dei veniva accertata l’omessa fatturazione di quantitativi di gas ceduti ai clienti, con recupero di imposte per accise, IRES, IRAP e IVA. Gli avvisi sono stati notificati nel 2014 a seguito di PVC del 12 novembre 2012 sulla base di un controllo dei volumi di gas acquistati dal fornitore ENI.

La CTP di Avellino ha accolto i ricorsi riuniti e la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza del 22 febbraio 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello che nel caso di specie non ricorra il presupposto per il raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, ritenendo insussistente la fattispecie penalmente rilevante di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, non ricorrendo nella specie il superamento della soglia relativa del 10% dell’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione rispetto all’ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione, nè della soglia assoluta dell’importo di due milioni di Euro e ciò per effetto di altra sentenza della CTR Campania n. 5967/49/2015 che, accogliendo parzialmente l’appello della contribuente consolidata SI.DI.GAS., aveva ridimensionato la pretesa dell’Ufficio.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; le società contribuenti intimate si sono tardivamente costituite in giudizio con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 20, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto, in relazione all’accertamento di imposte dirette e IVA, che non sussiste l’ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, per mancato raggiungimento della soglia di punibilità sulla base del fatto sopravvenuto costituito dalla sentenza CTR Campania n. 5967/49/2015. Deduce il ricorrente che la sentenza si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e con l’interpretazione data dal Giudice delle leggi (Corte Cost., 25 luglio 2011, n. 247), secondo cui il raddoppio dei termini consegue al solo ricorrere di fatti che imponessero all’Ufficio l’obbligo della trasmissione della denuncia penale, senza che occorra l’accertamento della sussistenza del reato. Deduce, inoltre, che la sentenza della CTR alla quale fa riferimento la sentenza impugnata riguarda altro tipo di imposizione ed è stata oggetto di impugnazione.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, risultando illogica una motivazione fondata su un fatto sopravvenuto quale la menzionata sentenza della CTR Campania n. 5967/49/2015.

1.3 – Deve rilevarsi l’inammissibilità del controricorso, in quanto tardivamente notificato dai controricorrenti all’Ufficio in data 18 novembre 2020, a fronte della notifica del ricorso in data 17 settembre 2019; per cui è ulteriormente inammissibile la memoria della controricorrente tardivamente costituitasi (Cass., Sez. Lav., 29 ottobre 2020, n. 23921).

2 – Il secondo motivo, il quale riveste carattere pregiudiziale, è infondato.

2.1 – Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente, quando pur se graficamente esistente, ove non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass., Sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. VI, 7 aprile 2017, n. 13977), non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 13977).

2.2 – La sentenza impugnata ha ritenuto di fondare l’insussistenza del presupposto del raddoppio dei termini di decadenza dall’accertamento per effetto degli esiti di un diverso giudizio, nel corso del quale la pretesa erariale sarebbe stata ridotta al di sotto delle soglie, relativa e assoluta, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, comma 1, lett. b), secondo un percorso logico (“il requisito prescritto dal citato art. 4, lett. b), non risulta affatto soddisfatto (..) per effetto della sentenza di questa CTR Campania n. 5967/49/2015 che ha parzialmente accolto l’appello della Si. Di. GAS, l’atto presupposto è stato ridimensionato per evidente errore di calcolo”). Non sussiste, pertanto, la dedotta illogicità della motivazione.

3 – Il primo motivo è fondato in relazione alle riprese per imposte dirette (IRES) e IVA, con esclusione dell’IRAP, per la quale imposta non sussiste il raddoppio dei termini di accertamento (Cass., Sez. VI, 3 maggio 2018, n. 10483).

3.1 – Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, il presupposto del raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di “violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74” (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3) è integrato dalla mera sussistenza dell’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.c., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, sicchè, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13481; Cass., Sez. VI, 4 novembre 2019, n. 28311; Cass., Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 17586; Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22337). Il che è conforme all’insegnamento del Giudice delle leggi, ove osserva che “la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato (..) quest’ultima interpretazione (…) contrasterebbe anche con il vigente regime del cosiddetto “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento e processo tributari” (Corte Cost., 25 luglio 2011, n. 247).

3.2 – E’, pertanto, sufficiente ai fini del raddoppio dei termini il riscontro, ex ante, della sussistenza di seri indizi di reato tali da far insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (Cass., Sez. V, 16 dicembre 2016, n. 26037; Cass., Sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11620; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33793).

3.3 – La sentenza impugnata, nei termini in cui non si è limitata a un giudizio ex ante circa l’esistenza di meri fatti tali da comportare l’obbligo di denuncia penale, ma ha ritenuto di accertare l’insussistenza del reato, peraltro sulla base degli esiti di un diverso giudizio tributario (di cui, ulteriormente, non ha accertato il passaggio in giudicato), non ha fatto buon governo di tali principi.

4 – Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR a quo anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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