Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10890 del 26/05/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10890 Anno 2016
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 26/05/2016

SENTENZA
sul ricorso 14964-2013 proposto da:
FORMENI SELECO SPA IN LIQUIDAZIONE E IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del
Commissario Straordinario prof. avv. FRANCESCO FIMMANO’,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA
120/5, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO AULETTA, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INTESA MEDIOFACTORING SPA – società appartenente al
GRUPPO INTESA, in persona del Dr. DANILO DIOTALLEVI

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Dirigente responsabile della Direzione Legale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI, 142, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE GALGANO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FILIPPO CARINIATI, MANUELA

– controdcorrente nonché contro
GAMMA ELETTRONICA SUD SNC DI ARGENTO ANDREA &
C IN LIQUIDAZIONE, ARGENTO ANDREA;

– intimati avverso la sentenza n. 17/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 09/01/2013, R.G.N. 3689/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18711/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato MARCO PETRONE per delega;
udito l’Avvocato GIUSEPPE GALGANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel 2006 Gamma Elettronica Sud s.n.c. di Argento
Andrea & C. proponeva opposizione avverso il d.i. con cui il Tribunale
di Monza le aveva ingiunto di pagare alla Formenti Seleco S.p.a. in
liquidazione e amministrazione straordinaria la somma di € 293.141,67,
oltre interessi e spese a saldo di forniture di televisori, eccependo che
l’opposta non era legittimata a chiedere il pagamento della somma
ingiunta per aver ceduto il relativo credito a Intesa Medio factoring
S.p.a., con cessione portata a conoscenza della debitrice, e che nessuna
rilevanza aveva il fatto che la società opponente, successivamente alla
Ric. 2013 n. 14964
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VENEZIA giusta procura speciale a margine del controricorso;

cessione del credito era stata ammessa alla procedura di concordato
preventivo, in cui era intervenuta Intesa Mediofactoring S.p.a.
esprimendo voto favorevole.
Si costituiva l’opposta chiedendo di chiamare in causa Intesa
Mediofactoring S.p.a.; contestava quanto dedotto dall’opponente e

Mediofactoring S.p.a., con dichiarazione del

10 dicembre 2004,

retrocesso in capo alla cedente i crediti ceduti e dovendosi ravvisare
nel rapporto intercorso con il factor un mandato in rem propriam in cui al
mandatario era stata conferita solo la legittimazione a riscuotere il
credito in nome e per conto del mandante che ne aveva conservato la
titolarità esclusiva.
La Formenti Seleco chiedeva, previo accertamento dell’inadempimento
contrattuale con riferimento alla gestione dell’insolvenza della Gamma
Elettronica Sud, la condanna della terza chiamata al risarcimento del
danno subito, quantificato in € 296.218,67 con surroga della società di

factoring nella procedura concorsuale e/o compensazione di detta
somma con eventuali distribuzioni dell’attivo.
Si costituiva Intesa Medio factoring eccependo, tra l’altro,
l’incompatibilità tra la domanda avanzata in via monitoria e quella
proposta nei suoi confronti, rilevando che la Formenti Seleco chiedeva
a titolo risarcitorio il versamento del corrispettivo della cessione,
inconciliabile sia con la tesi del mandato che con l’affermazione della
titolarità del credito; contestava, altresì, la pretesa di una condanna
oltre il piafond contrattuale: in via subordinata, chiedeva la
compensazione tra il proprio maggior credito vantato nei confronti
dell’opposta, e quello eventualmente accertato in favore di
quest’ultima.

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sosteneva la legittimità dell’azione monitoria, avendo Intesa

Il Tribunale di Monza, con sentenza del 9 settembre 2008, in
accoglimento dell’opposizione, revocava il di opposto, rigettava la
domanda di Formenti Seleco S.p.a. nei confronti della terza chiamata;
condannava l’opposta alle spese di lite in favore dell’opponente c
compensava dette spese tra l’opposta e la chiamata in causa.

proponeva gravame, cui resistevano Gamma Elettronica Sud s.n.c. di
Argento Andrea & C. in liquidazione, Argento Andrea e Intesa
Medio factoring DS.p.a..
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 9 gennaio 2013,
confermava la sentenza del Tribunale e condannava l’appellante alle
spese del secondo grado del giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito Forrnenti Seleco S.p.a. in
liquidazione e amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per
cassazione, illustrato da memoria, sulla base di quattro motivi.
Intesa Mediofactoring S.p.a. ha resistito con controricorso illustrato da
memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo sì lamenta “omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti
(art. 360, n. 5, c.p.c.)”.
La sentenza impugnata avrebbe — ad avviso della ricorrente —
“pretermesso la pluralità di domande proposte da Forrnenti Seleco
S.p.a nei confronti di Intesa Mediofactoring S.p.a., mal interpretando —
per evidente deficienza di esame del fatto stesso della proposizione di
petita cumulati — l’univoca deduzione anche di altra domanda rispetto a

quella decisa”. In particolare, assume la ricorrente che la Corte di
merito avrebbe inteso il proprio dovere decisorio limitato alla
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Avverso tale decisione Formenti Seleco S.p.a. in liquidazione

”domanda … volta ad ottenere la condanna di Mediofactoting … oltre
il massimale del plafond contrattuale”, rigettandola, ed avrebbe omesso
di pronunciarsi sulla domanda di “condanna di Intesa nei limiti del
massimale”.
2. Con il secondo motivo, rubricato “nullità della sentenza (art. 360, n.

corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per non aver la Corte di
merito pronunciato sulla domanda di pagamento dell’indennizzo
contrattuale convenuto per il caso di insolvenza della cliente Gamma
Elettronica Sud s.n.c. di Argento Andrea & C., essendo peraltro
“incontestato, e finanche ammesso” il mancato pagamento di tale
indennizzo.
3. Si osserva anzitutto che nel caso all’esame non è applicabile Part. 348
ter u.c. c.p.c., cui ha fatto evidentemente riferimento, pur senza citarlo
espressamente,

la

controricorrente

laddove

ha

eccepito

l’inammissibilità del primo motivo, avendo la sentenza di appello
confermato la sentenza di primo grado.
L’esclusione dell’impugnazione, per il vizio previsto dall’art 360 n. 5
c.p.c., della sentenza cdoppia conforme” è disciplinata, infatti, dal
comma 2 dell’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (“decreto
sviluppo”), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 cit, a mente del
quale la predetta modifica si applica “ai giudizi di appello introdotti
con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la
notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Pertanto, per l’esclusione della ricortibilità ex art. 360 n. 5 c.p.c. ciò che
rileva è la data del deposito del ricorso, per i giudizi di gravame
introdotti con ricorso, ovvero la data di richiesta della notificazione
della citazione in appello, per il gravame introdotto con citazione
Ric. 2013 n. 14964
-5-

4, c.p.c.)”, si deduce la nullità della sentenza per mancata

(Cass., sez. un., 22/05/2014, n. 11309; Cass. 18/12/2014, n. 26860;
Cass. 22/12/2014, n. 27181, Cass. 10/03/2014, n. 5528).
Essendo stato l’atto di citazione in appello notificato in data 31 ottobre
2008 (v. sentenza impugnata p.1), non è chiaramente applicabile, ratione
temporis, l’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., al ricorso in esame, sicché

4. I motivi primo e secondo, essendo strettamente connessi, ben
possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Ed invero non sussistono i lamentati vizi.
La Corte di merito ha reputato ingiustificate le censure mosse
dall’appellante alla sentenza di primo grado e ha confermato le
valutazioni e i giudizi espressi nella detta pronuncia; inoltre, la

medesima Corte ha ritenuto che “il rapporto intercorso tra Intesa
Mediofactoring e Formenti Seleco relativamente al credito contestato
non possa che essere qualificato come una pura e semplice cessione di
credito” e ha affermato che “da ciò consegue che l’elemento portante
che informa tutta l’economia della proposta impugnazione è
infondato”. Ha quindi dedicato “un’ultima notazione” “a proposito
della domanda proposta dall’odierna appellante e volta ad ottenere la
condanna di Intesa Medio factoring “anche per il massimale del
plafond contrattuale”, affermando che tale domanda “non può essere
accolta prima di rutto perché non sembra che l’appellante abbia speso
convincenti argomentazioni volte a supportarla: in ipotesi i supposti
inadempimenti lamentati da Formenti Seleco potrebbero costituire il
presupposto per la condanna di Intesa nei limiti del massimale, ma
certo non giustificano una modifica dell’oggetto del contratto”.
Da quo precede risulta evidente che la Corte di appello ha
implicitamente rigettato la domanda di cui ai motivi all’esame; si
osserva peraltro che proprio le affermazioni contenute nella sentenza
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-6-

la ricordata eccezione di inammissibilità del motivo va disattesa.

impugnata in questa sede e da ultimo riportate inducono ad escludere
— contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante — che l’esame della
Corte di merito sia stato limitato “esclusivamente agli inadempimenti
denunciati da Forrnenti quali fondativi della domanda di risarcimento
del danno”.

fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)”.
La ricorrente, nel caso si dovesse ritenere che la domanda di
pagamento dell’indennizzo sia in realtà implicitamente intervenuta,
denuncia omissione nell’esame dei fatti decisivi per l’adozione di una
siffatta pronuncia.
Assume la Formenti Seleco S.p.a. in liquidazione e amministrazione
straordinaria che “in nessun punto della decisione impugnata si dà atto
della causa di garanzia del negozio tra il fornitore e il factor ovvero della
sua ritenuta incompatibilità con altra causa del negozio pur quando
considerata diversamente, e perciò dell’insussistenza dell’obbligazione
dal cui inadempimento scaturisce la pretesa al pagamento
dell’indennizzo nei limiti del c.d. plafond contrattuale”.
Ad av-viso della ricorrente, se si ritiene sussistente una decisione in
relazione all’adempimento del rapporto di garanzia, nel senso di rigetto
della pretesa al pagamento dell’indennizzo di € 150.000,00, la sentenza
impugnata sarebbe comunque viziata a nonna dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
6. Con il quarto motivo si deduce “violazione di norma di diritto in
relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360, n, 3, c.p.c.) e/o omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti (art. 360, n. 5, c.p.c..)”.
Lamenta la ricorrente che la decisione impugnata sarebbe affetta da un
ulteriore vizio, atteso che la Corte di merito, collocata sul piano
Ric. 2013 n. 14964
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5. Con il terzo motivo, in subordine, si deduce “omesso esame circa un

meramente ipotetico la domanda — invece vera e reale — sulla quale
avrebbe dovuto pronunciare, assumerebbe che Formenti Seleco
avrebbe dovuto allegare e provare, al riguardo, i “supposti
inadempimenti”, escludendo così che l’allegazione del mancato
pagamento liteindenrùzzo per € 150.000,00, integrante il limite del

condanna.
Ad avviso della ricorrente, essendo incontestata l’esistenza del piafond,
la sua funzione e il quantum specificamente accordato per l’insolvenza
di Gamma Elettronica, né sussistendo alcun inadempimento della
Formenti Seleco, gravava su Intesa Mediofactoring l’onere di provare il
fatto estintivo della pretesa di pagamento dell’indennizzo.
Conclusivamente la sentenza impugnata violerebbe l’art. 2967 c.c.
ovvero ometterebbe l’esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi tra
le parti.
7. I motivi terzo e quarto, che pure possono trattarsi congiuntamente,
essendo strettamente connessi, sono infondati.
La Corte di merito ha fondato la sua decisione sulla ritenuta
qualificazione, supportata da idonea motivazione, del contratto in
questione quale cessione del credito con effetti traslativi, e ha concluso,
con riferimento al mancato accoglimento della domanda, evidenziando
il difetto di argomentazioni – da intendersi evidentemente come
allegazioni – volte a supportarla.
Pertanto non sussiste la lamentata violazione dell’art. 2697 c.c. né vi è
difetto di motivazione. Si evidenzia peraltro che la seconda parte (“in
ipotesi …”) della frase di cui a p. 9 della sentenza impugnata, a ben
vedere, neppure incide sulla decisione perché é mero argomento in via
ipotetica e ad abundantiam.
8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
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massimale, potesse bastare per l’adozione della richiesta pronuncia di

9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi é luogo a
provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli
stessi svolto attività difensiva in questa sede.
10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’arti, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in complessivi curo 10.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Sup ma di Cassazione, il 18 nove re 2015.

parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30

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