Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10890 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 23/04/2021), n.10890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27421/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

C.G.I. COSTRUZIONI GESTIONE IMPIANTI SRL (C.F.), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CTR della Sicilia, n. 1149/08/2019,

depositata il 25 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente C.G.I. COSTRUZIONI GESTIONE IMPIANTI SRL ha impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro per l’anno 2010 relativa alla compravendita di due terreni, indicati con distinte particelle (nn. (OMISSIS) e (OMISSIS)), siti in Comune di (OMISSIS).

La CTP di Palermo ha parzialmente accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza del 25 febbraio 2019, ha accolto l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che i terreni non hanno caratteristiche omogenee, rilevandosi per la particella n. 310 un valore “alquanto elevato”, con applicazione, trattandosi di terreno non edificabile, dei criteri di valutazione automatica di cui al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, e confermando la stima del valore dato dalla parte per Euro 1.000,00.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il valore dichiarato del terreno non edificabile di cui alla particella per Euro 1.000,00, previa applicazione dei criteri di valutazione automatica di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata, ove osserva che il valore attribuito dal giudice di primo grado pari ad Euro 23,00 risulta “alquanto elevato”, quale presupposto per l’applicazione dei suddetti criteri di valutazione, sia del tutto apodittico.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi e 2 e 3, art. 52, comma 4, nonchè omesso esame di fatto decisivo ai fini della decisione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto applicazione della stima indicata dal citato art. 52, comma 4, in luogo del criterio comparativo utilizzato dall’Ufficio. Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, l’Ufficio censura l’omesso esame della perizia dell’Ufficio Territorio di (OMISSIS), laddove si fa riferimento alla circostanza che i terreni ricadono all’interno di un’area patrimonio UNESCO dotata di grande appetibilità commerciale.

2 – Il primo motivo è fondato.

2.1 – Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente, quando pur se graficamente esistente, ove non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass., Sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. VI, 7 aprile 2017, n. 13977), non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 13977).

2.2 – La sentenza impugnata ha ritenuto “per l’altra vendita relativa alla part.lla (OMISSIS), comprensiva soltanto di terreni agricoli, appare a questa Commissione alquanto elevato il valore di Euro 23,00/mq”, facendo discendere dalla valutazione di un valore “alquanto elevato” l’applicazione del criterio di valutazione automatica di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, in luogo della valutazione comparativa operata dall’Ufficio. Non si tratta, pertanto, di una contestazione del criterio di valutazione operato dall’Ufficio sul presupposto dell’applicazione di un criterio alternativo (il criterio di valutazione automatico), bensì di una applicazione del criterio automatico sulla base di una affermazione del tutto apodittica (valore “alquanto elevato”), la quale non consente di ritenere assolto l’onere motivazionale del giudice del merito sui presupposti dell’applicazione del criterio prescelto dalla CTR, con conseguente accoglimento del motivo.

2.3 – L’esame del secondo motivo è assorbito.

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR a quo, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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