Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10890 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.C., rappresentato e difeso, giusta delega in calce al

ricorso, dall’Avv. Gioacchino Barbera, elettivamente domiciliato in

Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ANDRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta Delib. di G.M. 14 febbraio 2011, n.

40, e mandato a margine dell’atto di costituzione di nuovo difensore

in data 15.02.2011, dall’Avv. De Candia Giuseppe, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Mazzini, 73 nello studio dell’Avv. Enzo

Augusto;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 76/05/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari – Sezione n. 05, in data 30/10/2006, depositata il

18 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per il ricorrente, l’Avv. G. Barbera;

Presente il P.M. Dott. DESTRO Carlo, che non ha fatto osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa iscritta al n. 5761/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 76/05/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione n. 05, il 30.10.2006 e DEPOSITATA il 18 dicembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello proposto dal Comune e riconosciuto sussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad ICI dell’anno 1995, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 ed in subordine, dell’art. 2697 c.c..

3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga rigettata.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c.- introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n.ri 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il quesito formulato in relazione al primo mezzo, nel caso, non risulta coerente ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006), la quale ha affermato che ciascun quesito deve essere espressamente riferito al motivo cui accede e non può risolversi, come nel caso, in una generica istanza di decisione sull’esistenza del vizio dell’avviso di accertamento, senza tenere conto che il provvedimento impugnato con il ricorso per Cassazione è la decisione di appello.

Peraltro, la questione posta dal mezzo, si ritiene, comunque, possa essere decisa, in base al principio secondo cui, trattandosi di questione di fatto, non può trovare ingresso in sede di legittimità, allorquando, come nel caso in specie, sia logicamente e adeguatamente motivata (Cass. n. 3994/2005, n. 12446/2006).

Anche il secondo mezzo si palesa inammissibile, sia in base ai richiamati principi in tema di inconferenza del quesito, sia pure avuto riguardo alla novità ed al difetto di interesse alla deduzione, rispetto agli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale ed alla ratio dell’impugnata decisione.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi una declaratoria di inammissibilità dei motivi e, comunque, il relativo rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

LA CORTE:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione della causa, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene che l’impugnazione della società ricorrente, alla stregua dei richiamati principi, debba essere rigettata, per manifesta infondatezza;

Considerato, pure, che il ricorso impinge nel principio di autosufficienza, non ricavandosi in quali atti sarebbero state espresse le doglianze e quali elementi, pretermessi, in ipotesi, avrebbero potuto indurre a diverse conclusioni;

Considerato, altresì, che le spese seguono la soccombenza, vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento, in favore del Comune di Andria, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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