Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10890 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.04/05/2017),  n. 10890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 2455/13) proposto da:

– SIE – SOCIETA’ IMMOBILIARE EDILE DEI F.LLI BIDIN – s.n.c. (partita

IVA (OMISSIS)); indi IMMOBILIARE DUE B di B.A. & C.

s.a.s. (partita IVA. (OMISSIS)) per effetto di fusione per

incorporazione della prima, in persona del socio amministratore e

legale rappresentante sig. B.A.; rappresentata e difesa,

originariamente la prima, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv. Cosimo D’Alessandro ed indi la seconda, dall’avv.

Piero Lugnani, per procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni

dal Notaio M. in data (OMISSIS); elettivamente domiciliata ex

lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

– P.N., (c.f.: (OMISSIS)); rappresentata e difesa

dall’avv. Luca Turrin, con domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Francesco Pisenti in Roma, via Del Banco di Santo Spirito

n. 42, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Nonchè nei confronti di:

PI.De.;

– Parte intimata –

avverso la sentenza n. 781/2011 della Corte di Appello di

Trieste,emessa il 23/11/2011 e depositata il 5/12/2011;

Udita la relazione di causa, svolta alla pubblica udienza del 10

febbraio 2017, da parte del Consigliere dr. Bruno Bianchini

Uditi gli avv.ti Christiano Giustini per delega dell’avv. Lugnani per

la società ricorrente e l’avv. Luca Turrin per la contro

ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dr. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo, in relazione alla seconda istanza di consegna dei

posti auto ritenuta inammissibile dalla Corte di Appello.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.N., con atto notificato il 7 maggio 2003, citò la snc S.I.E. Società Immobiliare Edile F.lli B. – innanzi al Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, esponendo di aver acquistato, con atto del (OMISSIS), un appartamento in Comune di (OMISSIS) nonchè il diritto di uso esclusivo di uno specifico posto macchina, con ingresso dall'(OMISSIS); nel rogito di vendita veniva altresì specificato che l’utilizzo del posto macchina veniva regolato dai patti contenuti nella compravendita del (OMISSIS), intervenuta tra la citata S.I.E. e la venditrice Pi.De.De.; era però accaduto che a seguito di sentenza irrevocabile n. 64/2002 pronunciata tra la S.I.E. e la Pi., il Tribunale di Udine aveva accertato che non esisteva un diritto di uso esclusivo della società sui predetti posti auto; a seguito di tale decisione il condominio (OMISSIS) aveva invitato tutti i condomini che usufruivano in via esclusiva dei predetti posti auto, a metterli a disposizione per un uso comune:

la deducente aveva provveduto in tal senso. Su tali premesse chiese una riduzione del prezzo ed un risarcimento del danno, configurando la fattispecie come evizione parziale o una vendita di cosa gravata da diritti di godimento di terzi.

La società S.I.E. si costituì opponendosi alla domanda, assumendo che la P., avendo stipulato un atto di acquisto in cui venivano richiamate le modalità d’uso stabilite nel contratto intercorso tra essa convenuta e la Pi., non avrebbe acquistato un diritto incondizionato d’uso, essendo lo stesso soggetto alle stesse vicende che erano sub judice al momento della vendita tra S.I.E. e Pi.; eccepì poi il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il ridetto richiamo avrebbe determinato un diretto collegamento negoziale tra la P. e la Pi., così che le domande dalla prima svolte sarebbero dovute esser rivolte a quest’ultima.

Chiese ed ottenne di poter chiamare in causa la stessa Pi. per essere garantita dalle conseguenze negative dell’eventuale accoglimento della domanda della P..

L’adito Tribunale, pronunciando sentenza n. 224 del 2009, accolse la domanda della P. – che qualificò con riferimento all’art. 1490 c.c. – condannò la S.I.E. al risarcimento del danno che quantificò, sulla base di una consulenza tecnica di ufficio, in Euro 15.318,45; respinse la domanda di garanzia nei confronti della Pi..

La società S.I.E. propose impugnazione; la Corte di Appello di Trieste, nel contraddittorio con la P. e dichiarata la contumacia della Pi., respinse il gravame con sentenza pubblicata il 5 dicembre 2011.

Per la cassazione di tale decisione la società S.I.E. ha proposto ricorso con atto notificato il 21 gennaio 2013, facendo valere tre motivi; la P. ha resistito con controricorso illustrato da successiva memoria; la Pi. non ha svolto difese; in prossimità dell’udienza ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. la s.a.s. Immobiliare Due B di B.A. & c., incorporante la società S.I.E. dopo la notifica del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questione pregiudiziale.

La neo costituita Immobiliare Due B ha eccepito la inammissibilità del controricorso della P. in quanto notificato nella Cancelleria della Corte e non già presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – P.E.C. – indicato nel ricorso, secondo quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., comma 2, come modificato – a partire dal 1 febbraio 2012- dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i).

L’eccezione è infondata in quanto la eccipiente è carente di interesse a far valere la questione in quanto non fa derivare da tale pretesa irregolare notifica un pregiudizio per il suo diritto di difesa, appunto esercitato con la memoria in questione: va anche osservato che Cass. sez 6-3 del 27 novembre 2014 ha limitato l’applicazione della posta certificata alle sole comunicazioni di Cancelleria se non altrimenti specificato e nella fattispecie dall’epigrafe del ricorso non emergeva alcuna volontà contraria, accomunandosi, con indicazione generica, comunicazioni e notificazioni e ponendo sullo stesso piano di efficacia comunicativa, il numero di fax e quello della PEC.

Ricorso.

1 – Con il primo motivo parte ricorrente, richiamando i vizi descritti nell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – nella formulazione vigente prima della modifica introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.; artt. 32; 101; 112; 132 e 269 c.p.c. nonchè degli artt. 1322; 1362; 1363; 1366; 1372; 1489 e 1375 c.c.; sostiene altresì la presenza di una motivazione insufficiente e contraddittoria.

1.1 Si duole innanzi tutto del rigetto della domanda di garanzia diretta nei confronti della Pi., ribadendo il collegamento negoziale funzionale tra le due vendite e la successione a titolo particolare nel diritto personale di uso esclusivo del posto macchina; sostiene altresì che, avendo la Pi. assunto nei confronti di essa ricorrente una specifica obbligazione di garantire la realizzazione sull’area condominiale di cinque posti auto con accesso alla pubblica via, tale obbligazione si sarebbe trasferita, dal lato attivo, in capo alla P..

1.2 – Lamenta altresì la ricorrente che sia stato respinto il motivo di appello con il quale si censurava la pronuncia di inammissibilità della domanda di garanzia verso la Pi. – diretta a dare esecuzione alla obbligazione contenuta nella vendita con la medesima intercorsa-, per il fatto che la materia controversa non ineriva al giudizio iniziato dalla P. e che il relativo inadempimento avrebbe potuto esser fatto valere in un separato giudizio.

1.3 – Il motivo, così formulato è solo parzialmente fondato.

1.3.1 – Invero il collegamento negoziale, presupponendo l’autonomia dei negozi collegati, logicamente non è coniugabile con la, ritenuta, successione a titolo particolare nel diritto controverso che è istituto che esplica i suoi effetti nel processo e non in ambito negoziale, ove semmai (a prescindere dalla fattispecie in esame) potrebbe discutersi di successione nel contratto o di subentro dal lato soggettivo nelle obbligazioni in esso contenute; in secondo luogo il richiamato collegamento negoziale non si verifica sol perchè le pattuizioni di un accordo vengono richiamate in altro tra diverse parti, in quanto è proprio il richiamo a costituire la fonte delle obbligazioni reciproche e non già un preteso collegamento funzionale tra i due contratti. Per tali ragioni è congruamente e correttamente motivata la decisione laddove ha escluso che il richiamo contenuto nella vendita P./S.I.E. alle “modalità di uso” indicate nella vendita S.I.E./ Pi. potesse automaticamente estendersi anche agli impegni presi dalla Pi. stessa di procurare alla S.I.E. al di fuori degli spazi condominiali, ma sempre nel territorio del Comune di (OMISSIS), altri cinque posti auto, le volte in cui fosse risultata impraticabile la soluzione del posto in uso esclusivo in ambito condominiale.

1.3.2. E’ invece fondato il profilo con il quale si censura la decisione con la quale la Corte del merito ha confermato la pronuncia di inammissibilità della domanda di adempimento nei confronti della cedente Pi. in ragione della sua proponibilità (solamente) in separato giudizio, atteso che prima della domanda di adempimento o garanzia proposta dalla P., non sarebbe sorto l’interesse per la società S.I.E. a sollecitare l’adempimento da parte della PI., pur dovendosi escludere, come visto, il collegamento negoziale tra le due obbligazioni.

2 – Con il secondo motivo vengono denunciate la violazione e, ad un tempo, la falsa applicazione delle norme sull’interpretazione dei contratti – artt. 1362; 1364; 1365 e 1366 c.c. – sulla ripartizione dell’onere della prova – art. 2697 c.c. – sull’interesse ad agire e sulla sostituzione processuale – artt. 100 e 101; 81 c.p.c. – sviluppando le censure già declinate nel primo motivo, in merito al collegamento negoziale ed alla carenza di legittimazione passiva della ricorrente: vanno richiamate le considerazioni appena sopra espresse per respingere il – comunque genericamente articolato – vizio di erronea interpretazione della volontà contrattuale, aggiungendosi la constatazione che tutto il motivo è diretto a manifestare la mera non condivisione del risultato interpretativo raggiunto dal giudice della impugnazione (con il sostenere che tutti gli impegni della Pi. relativi alla creazione dei parcheggi sarebbero traslati in favore della P.: così a fol 17 del ricorso) senza però articolare critiche specifiche – alla luce delle norme richiamate – al percorso logico seguito dalla Corte territoriale che ha distinto tra modalità di utilizzo del posto auto (oggetto di rinvio alle condizioni indicate nel rogito del (OMISSIS) tra S.I.E. e Pi.) e diritto all’uso medesimo (oggetto di autonomo obbligo nell’ambito del rapporto P./S.I.E.), che invece traeva origine esclusivamente dal contratto di vendita.

3 – Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c. nonchè degli artt. 1490; 1484; 1480 e 1489 c.c. lamentando il fatto della non ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 1489 c.c., con specifico riferimento all’ignoranza da parte dell’acquirente P. del diritto del terzo – Condominio – sull’area assegnata in uso esclusivo, ignoranza che ritiene doversi escludere per il richiamo alle condizioni che avrebbero potuto far venir meno il presupposto del trasferimento del diritto d’uso; lamenta altresì che il consulente tecnico, nel determinare la diminuzione di valore che essa ricorrente sarebbe stata tenuta a risarcire alla venditrice, avrebbe considerato la perdita totale del diritto di proprietà sull’area a parcheggio mentre invece questo era, sia pure in via non più esclusiva, ancora fruibile dalla stessa.

3.1 – Il motivo è inammissibile perchè non risulta che della conoscibilità delle vicende attinenti al parcheggio si fosse discusso nel pregresso grado di giudizio e perchè, quanto alla liquidazione operata nella consulenza di ufficio, non è riportato il contenuto della relazione dell’ausiliare; il mezzo sarebbe poi anche infondato perchè l’evento che determinò la definitiva carenza di potere dispositivo del posto auto in capo alla S.I.E. si verificò nel 2002 a seguito della decisione irrevocabile del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova e a quell’epoca il contratto di vendita tra la stessa S.I.E. e la P. era stato da tempo stipulato. Nè può sostenersi che il limitato rinvio alle clausole di utilizzo del posto auto investisse tutto il contratto S.I.E./ Pi. sì da introdurre una condizione per l’efficacia del contratto P./S.I.E. nella parte relativa al trasferimento immediato del diritto d’uso dello spazio destinato a parcheggio delle vetture.

4 – La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto; il giudice del rinvio, che si designa in diversa sezione della Corte di Appello di Trieste, provvederà altresì alla ripartizione dell’onere delle spese relativamente al rapporto S.I.E./ Pi.; possono invece essere liquidate quelle relative al rapporto S.I.E./ P. seguendo le regole della soccombenza, secondo quanto indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per porre a carico della soccombente S.I.E. – in relazione alla ritenuta autonomia del rapporto ancora controverso con la Pi. – per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione; cassa la gravata sentenza in relazione al profilo accolto; rigetta i restanti motivi; condanna la S.I.E. – IMMOBILIARE DUE B di B.A. & C.- s.a.s. al pagamento delle spese nei confronti di P.N., liquidandole in Euro 2.500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; rinvia per esame della domanda della S.I.E. nei confronti di PI.De. alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione; in relazione al rigetto del ricorso nei confronti della P., ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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