Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1089 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 20/01/2020), n.1089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31951-2018 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA SILETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI NOVARA, PROCURA

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Torino, O.C. chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, già denegatagli dalla Commissione territoriale di Novara. Con decreto n. 2823 del 2018, depositato il 28 giugno 2018, l’adito tribunale rigettava il ricorso, ritenendo, peraltro, che non dovesse disporsi l’udienza ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, comma 1, lett. a), essendo presente in atti il verbale dell’audizione del richiedente tenutasi dinanzi alla Commissione territoriale, redatto in conformità al cit. decreto, art. 14.

2. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso O.C., affidandosi ad un motivo. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, commi 9, 10 e 11, – lamenta che il giudice di merito abbia ritenuto che non dovesse disporsi l’udienza ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, comma 1, lett. a), essendo presente in atti il verbale dell’audizione del richiedente tenutasi dinanzi alla Commissione territoriale, redatto in conformità al del cit. decreto, art. 14.

2. Il motivo è manifestamente fondato, avendo questa Corte già avuto ripetutamente modo di affermare che, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 24100 del 2018; Cass. n. 27780 del 2018; Cass. n. 33142 del 2018; Cass. n. 1008 del 2019; Cass. n. 3244 del 2019; Cass. n. 3248 del 2019; Cass. 4122 del 2019; Cass. n. 5345 del 2019; Cass. n. 30759 del 2019; Cass. n. 30962 del 2019).

2.1. Peraltro, Cass. n. 32029 del 2018 ha precisato che l’appena riportato principio è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vacatio legis riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale).

2.1.1. Deve ritenersi, pertanto, errata la statuizione del giudice di merito che, nella specie, ha omesso di fissare l’udienza, ritenendo sufficiente la presenza in atti del verbale dell’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale, sebbene mancasse la videoregistrazione dell’audizione del medesimo dinanzi alla medesima Commissione.

2.2. A diversa conclusione neppure può indurre il fatto che il ricorrente non abbia riproposto le censure di merito, ma si sia limitato a dedurre l’esistenza della violazione processuale in parola.

2.2.1. E’ bensì vero, infatti, che, come già chiarito da Cass., n. 10786 del 2019, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. n. 6330 del 2014; Cass. n. 26831 del 2014; Cass. n. 23638 del 2016). Tuttavia, è evidente che, nell’odierna vicenda, la violazione processuale, in quanto incide su di un elemento centrale del procedimento, diretto a consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale del giudizio, ha delle palesi ricadute sullo svolgimento del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa.

2.2.2. Il ricorso deve, di conseguenza, essere accolto, da ciò derivando la cassazione dell’impugnata decisione con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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