Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1089 del 18/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2018, (ud. 06/12/2017, dep.18/01/2018),  n. 1089

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.P., esercente la professione di avvocato, dell’avviso di accertamento relativo all’IRAP, versata nell’anno 2007, la C.T.R. Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio quanto alla debenza dell’IRAP da parte del contribuente, ha riformato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo che, sulla base degli elementi acquisiti, il legale avesse utilizzato in modo permanente altro professionista legale per l’espletamento dell’attività professionale, tanto integrando il requisito dell’autonoma organizzazione.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Liguria, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso, mentre il ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per non avere la CTR considerato che il contribuente non si avvaleva di alcun collaboratore, è manifestamente infondato.

Giova premettere che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Questa Corte, inoltre ha precisato che il presupposto dell'”autonoma organizzazione”, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista (nella specie, del coniuge), stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio (Cass. n. 1136/2017)

Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto integrato l’elemento dell’autonoma organizzazione in relazione alla contitolarità dello studio legale del contribuente con la di lui coniuge, anche in assenza di prova circa il carattere associato dello studio professionale.

Ancorchè la parte ricorrente abbia dedotto che la creazione di un’associazione professionale di fatto integrasse una mera supposizione, non risulta in alcun modo che il professionista abbia dimostrato l’irrilevanza di tale fattore rispetto alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

Nè può revocarsi in dubbio che siffatto onere probatorio, incombendo sul contribuente, avrebbe dovuto sostanziarsi nella piena dimostrazione dell’assenza di rilevanza dell’attività del coniuge avvocato rispetto alla produzione di reddito e, conseguentemente, dell’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, invece indubbiamente conclamato dalla presenza, all’interno del medesimo studio, di un altro legale capace di rafforzare, attraverso le proprie competenze, l’offerta dell’altro collega con il quale opera in regime di contitolarità come ritenuto, con accertamento di fatto non sindacabile, dalla stessa CTR.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 1000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018

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