Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1089 del 18/01/2017
Cassazione civile, sez. un., 18/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.18/01/2017), n. 1089
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Sezione –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9268-2015 proposto da:
L.E., S.M., S.A.,
D.F.C. in proprio e nella qualità di legale rappresentante di
D.F.S. e D.F.A. quali eredi di Si.An.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO DE ANGELIS, rappresentati e difesi
dall’avvocato FERNANDO CASERTANO, per delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 65/2014 della CORTE DEI CONTI – 3^ SEZIONE
GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO, depositata il 10/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/12/2016 dal Consigliere Dott. DE CHIARA CARLO;
udito l’Avvocato Fernando CASERTANO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO
FRANCESCO MAURO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sezione centrale di appello della Corte dei conti, accogliendo il gravame del Ministero dell’Economia, ha respinto la domanda di pensione indiretta di guerra proposta dal sig. Si.Al. e coltivata, dopo la sua morte, dagli eredi.
Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, cui non ha resistito l’Amministrazione intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perchè con il suo unico motivo viene dedotta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, invece di censure relative alla giurisdizione – le uniche ammesse, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., avverso decisioni di giudici speciali.
In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017