Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1089 del 18/01/2017

Cassazione civile, sez. un., 18/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Sezione –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9268-2015 proposto da:

L.E., S.M., S.A.,

D.F.C. in proprio e nella qualità di legale rappresentante di

D.F.S. e D.F.A. quali eredi di Si.An.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO DE ANGELIS, rappresentati e difesi

dall’avvocato FERNANDO CASERTANO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/2014 della CORTE DEI CONTI – 3^ SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO, depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. DE CHIARA CARLO;

udito l’Avvocato Fernando CASERTANO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

FRANCESCO MAURO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sezione centrale di appello della Corte dei conti, accogliendo il gravame del Ministero dell’Economia, ha respinto la domanda di pensione indiretta di guerra proposta dal sig. Si.Al. e coltivata, dopo la sua morte, dagli eredi.

Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, cui non ha resistito l’Amministrazione intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile perchè con il suo unico motivo viene dedotta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, invece di censure relative alla giurisdizione – le uniche ammesse, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., avverso decisioni di giudici speciali.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA