Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10889 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.LLI CANDIDO GIORGIO & SALVATORE SNC, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a

margine del ricorso, dell’Avv. Ruta Carmelo, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Daniela De Rosa, in Roma;

Via Oslavia 14;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MODICA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 302/17/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania n. 17, in data

22/09/2005, depositata il 14 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dott. DESTRO Carlo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa iscritta al n. 4573/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 302/17/2005, pronunziata dalla CTR di Palermo Sezione Staccata di Catania n. 17 il 22.09.2005 e DEPOSITATA il 14 dicembre 2006.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento ICI degli anni dal 1998 al 2001, i censura l’impugnata decisione per insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3, nonchè per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3. L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La Commissione di appello nel confermare la decisione di primo grado, di rigetto del ricorso della contribuente, ha disatteso le censure formulate in appello, evidenziando che il Giudice di primo grado aveva correttamente affermato la soggettività passiva ICI della società, stante il disposto di legge che identifica nel proprietario l’obbligato d’imposta, rendendo irrilevante la specifica vicenda relativa alle difficoltà incontrate per entrare in possesso dell’immobile.

4 – La questione posta dal ricorso in esame, sembra possa definirsi, alla stregua del dato normativo, secondo cui, in base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, soggetti passivi dell’ICI sono il proprietario di immobili, il titolare di diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi e superficie.

5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., stante l’incontestata circostanza che la ricorrente sin dal 1995 è proprietaria dell’immobile in questione, che il ricorso venga trattato in camera di consiglio, e rigettato, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

LA CORTE:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione della causa, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene che l’impugnazione della società ricorrente, alla stregua del richiamato principio, debba essere rigettata, per manifesta infondatezza;

Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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