Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10889 del 05/05/2010
Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 05/05/2010), n.10889
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10706/2008 proposto da:
C.S. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
11/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
20/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, C.S. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli 30-5-2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali.
Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).
Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte.
Va pure rigettato il motivo relativo alla compensazione delle spese.
Il Giudice a quo ha correttamente motivato con riferimento all’accoglimento “più che ridotto” della domanda.
Non si ravvisa infine violazione delle tariffe professionali, avendo il decreto impugnato esattamente applicato quelle del rito camerale.
Nulla sulle spese del presente giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010