Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10887 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.04/05/2017),  n. 10887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3015-2015 proposto da:

T.G., C.F.(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. TROISI MICHELE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 10261/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PEPE ALESSANDRO

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto pubblicato in data 31 ottobre 2012 la corte d’appello di Napoli investita dal sig. T.G. di una domanda ex L. n. 89 del 2001 di equa riparazione per violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari determinò in Euro 600 l’ammontare annuo dell’equo indennizzo spettante al ricorrente, argomentando che tale liquidazione sarebbe stata conforme “alle usuali liquidazioni di questa Corte ed ai parametri della Corte Europea”.

Il T. propose ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto e, tra le altre doglianze, lamentò, con i primi due mezzi di ricorso (riferiti, il primo, alla violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 6, 32 e 41 CEDU, dei parametri di liquidazione dell’equo indennizzo della corte d’appello di Napoli e dell’art. 132 c.p.c. e, il secondo, alla violazione degli artt. 115, 101 e 132 c.p.c. e art. 2697 c.c.) che, contrariamente a quanto affermato nel decreto impugnato, il suddetto importo di Euro 600 all’anno non era conforme nè ai parametri della Corte Europea dei diritti dell’uomo (che prevedevano una liquidazione tre 1.000 e 1.500 Euro all’anno) nè alle liquidazioni usualmente praticate dalla stessa corte d’appello di Napoli (che si attestavano su 1.000 Euro all’anno).

Questa Corte, con la sentenza n. 10261/14, disattese la suddetta doglianza, rigettando i primi due motivi del ricorso per cassazione del T.. In detta sentenza – dopo la premessa che il giudice nazionale mantiene il potere di discostarsi in misura ragionevole, in relazione alla peculiarità della fattispecie, dai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (Euro 750 all’anno per i primi tre anni e Euro 1.000 all’anno per gli anni successivi) – si afferma: “nella specie, dal provvedimento impugnato si desume che la corte d’appello ha ritenuto di potersi discostare dagli ordinari criteri di determinazione dell’indennizzo, in quanto, tenuto conto dell’oggetto della controversia, concernente la rimozione di un cancello, ha implicitamente ravvisato la non particolare rilevanza della posta in gioco”.

Avverso la suddetta sentenza n. 10261/14 della Corte di cassazione il T. ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 per: “Errore sul fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti (è stato supposto esistente un passo motivazionale giammai reso e si è prescisso dalla motivazione contenuta nel decreto decisorio)”.

Secondo il ricorrente, la Cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto, risultante dalla lettura degli atti interni al suo stesso giudizio, perchè avrebbe erroneamente supposto che il decreto decisorio della corte d’appello di Napoli avesse determinato la misura dell’equo indennizzo tenendo conto della “non particolare rilevanza della posta in gioco”. Al riguardo il ricorrente argomenta

che dal testo della motivazione del decreto della corte d’appello di Napoli emerge che quest’ultima ha liquidato l’importo dell’equo indennizzo facendo riferimento unicamente “alle usuali liquidazioni di questa Corte e parametri della Corte Europea”, senza fare riferimento alcuno alla posta in gioco della lite. In sostanza, secondo il ricorrente, la sentenza qui impugnata sarebbe viziata da un errore percettivo consistente nell’avere la Corte di cassazione ritenuto che nel decreto della corte d’appello di Napoli fosse sussistente una motivazione, relativa alla non particolare rilevanza della posta in gioco, la cui esistenza era invece incontrastabilmente esclusa dal testo del decreto stesso. Il ricorrente sviluppa altresì le seguenti considerazioni:

a) la Corte di cassazione, nella sentenza n. 10261/14, avrebbe completamente pretermesso la motivazione effettivamente resa nel decreto della corte napoletana;

b) le deroghe ai criteri di liquidazione dell’equo indennizzo fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo devono formare oggetto di motivazione esplicita;

c) nel caso del decreto della corte d’appello di Napoli non ricorreva alcuna ipotesi di motivazione implicita, potendo quest’ultima ravvisarsi solo nei “casi nei quali il fatto presupposto rappresenta un prius logico della pronuncia, senza la quale quest’ultima risulterebbe incomprensibile” (pag. 14, primo cpv, del ricorso per revocazione).

Il ricorrente chiede quindi che questa Corte, revocata la propria sentenza n. 10261/14, pronunci la cassazione del menzionato decreto della corte d’appello di Napoli.

Il Ministero della Giustizia non ha depositato controricorso.

Dopo il deposito della relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. (richiamato dall’art. 391 bis c.p.c.), il ricorso è stata discusso nella camera di consiglio del 19.1.2017, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso per revocazione appare inammissibile in quanto l’errore denunciato va qualificato come errore di decisione e non come errore di percezione.

Quanto all’assunto secondo cui la sentenza n. 10261/14 si fonderebbe sull’errore percettivo consistente nell’avere ritenuto esistente, nel decreto della corte d’appello di Napoli, una motivazione (relativa alla non particolare rilevanza della posta in gioco) la cui esistenza era invece incontrastabilmente esclusa dal testo del decreto stesso, esso appare infondato, in quanto nella sentenza n. 10261/14 la Corte di cassazione non ha “percepito” detta motivazione, ma la ha desunta (“dal provvedimento impugnato si desume”), espressamente qualificando la stessa come “implicita” (“ha implicitamente ravvisato”). L’errore denunciato nel ricorso per revocazione sarebbe dunque non un errore percettivo ma un errore di giudizio (il giudizio sui contenuti impliciti della motivazione del decreto della corte napoletana).

Nè tale conclusione – già esposta nella relazione ex art. 380 bis – risulta efficacemente contrastata dalle considerazioni svolte nella memoria illustrativa del ricorrente.

Quanto alle argomentazioni di cui ai punti a), b) e c) della narrativa che precede, anch’esse si risolvono nella contestazione di errori di giudizio, non riconducibili al paradigma di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Non vi è luogo a regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo il Ministero della Giustizia svolto attività difensiva in questa sede.

Risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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