Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10886 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 23/04/2021), n.10886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36275 – 2019 R.G. proposto da:

C.A. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Di Novella, n. 22, presso lo studio dell’avvocato

Giuseppe Gitto che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato

Fabio Cantarella lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

DIAMANTE CASA s.r.l. (già “Diamante Casa di

O.O.E. & C.” s.a.s.) – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Catania, alla via Etnea, n. 353, presso lo studio dell’avvocato Vito

Distefano che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale

su foglio allegato in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1935/2019 della Corte d’Appello di Catania;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 1935/2019 la Corte d’Appello di Catania accoglieva l’appello proposto dalla “Diamante Casa di O.O.E. & C.” s.a.s. nei confronti di C.A. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., in data 8.7.2016 del Tribunale di Catania e, per l’effetto, condannava l’appellato a pagare all’appellante la somma di Euro 8.947,50, oltre i.v.a. ed interessi; compensava per la quota di 1/3 le spese del doppio grado e condannava l’appellato a rimborsare all’appellante la quota residua.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.A.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La “Diamante Casa” s.r.l. (già “Diamante Casa di O.O.E. & C.” s.a.s.) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi improcedibile, inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità e con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

3. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5, proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

4. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione/falsa applicazione dell’art. 1755 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

5. Il ricorso è inammissibile, siccome proposto tardivamente, allorchè era decorso il termine “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.

6. La s.r.l. controricorrente ha addotto di aver notificato la sentenza n. 1935/2019 della Corte d’Appello di Catania all’appellato – qui ricorrente soccombente in seconde cure (cfr. controricorso, pag. 7).

7. Sovviene pertanto l’insegnamento di questo Giudice del diritto secondo cui, nel giudizio di cassazione, qualora risulti – in forza di eccezione sollevata dal controricorrente ovvero in base alle emergenze del diretto esame delle: produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio – che la sentenza impugnata stata notificata al ricorrente (ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2), la Suprema Corte deve preliminarmente accertare se costui abbia ottemperato all’onere, previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, di depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione entro il termine fissato dal medesimo art. 369 c.p.c., comma 1, verifica cui essa è tenuta indipendentemente dal riscontro dell’osservanza del termine per proporre impugnazione, atteso che l’accertamento di una eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, precede l’accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso (cfr. Cass. (ord.) 15.3.2013, n. 6706; Cass. sez. lav. 31.3.2014, n. 7469; Cass. 19.1.2018, n. 1295).

8. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Indiscutibilmente l’esame degli atti dà conto che la società controricorrente – appellante in seconde cure – ha provveduto alla notificazione del dictum di secondo grado al ricorrente – appellato, soccombente in seconde cure – a mezzo posta elettronica certificata in data (OMISSIS) nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, ovvero presso l’avvocato Fabio Cantarella.

Si ha dunque puntuale riscontro dell’eccezione della “Diamante Casa” secondo cui il ricorrente ha “omesso sia d’indicare in seno al ricorso l’avvenuta notifica della sentenza impugnata sia di produrre la decisione impugnata con la relazione di notificazione” (così controricorso, pag. 7).

9. E però, a rigore, nel solco dell’insegnamento n. 10648 del 2.5.2017 delle sezioni unite, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice – è, appunto, il caso di specie – perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

10. In questo quadro la pregiudiziale eccezione di improcedibilità del ricorso non merita seguito.

Nondimeno inevitabile è la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

11. Si è anticipato che la sentenza n. 1935/2019 della Corte d’Appello di Catania è stata notificata a mezzo p.e.c. all’appellato – qui ricorrente – in data 9 settembre 2019.

Il termine “breve” per proporre ricorso a questa Corte di legittimità quindi scadeva venerdì 8 novembre 2019.

Viceversa il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo p.e.c. sabato 16 novembre 2019, allorchè il termine “breve” era ampiamente decorso.

12. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla s.r.l. controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

13. Non sussistono i presupposti della mala fede ovvero della colpa grave perchè si possa far luogo – come da richiesta del controricorrente – a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui della medesima norma, commi 1 e 2; non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).

14. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, C.A., a rimborsare alla controricorrente, “Diamante Casa” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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