Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10886 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 18/05/2011), n.10886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Martielli

Vito A. ed DE ZORDO Agostino, nello studio del quale ultimo, in Roma,

Via Tupini, 133 è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BISCEGLIE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del

controricorso, dall’Avv. Napoletano Francesco, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Sabotino 2/A, presso lo studio dell’Avv.

Valentino Vulpetti;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 77/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di Bari – Sezione n. 09, in data 09/10/2006, depositata il 13

novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

24 marzo 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. A. De Zordo, per il ricorrente;

Presente il P.M. Dott. DESTRO Carlo, il quale ha chiesto che il

ricorso venga dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di

interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa iscritta a R.G. n. 952/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 77/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione n. 09, il 09.10.2006 e DEPOSITATA il 13 novembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello proposto dall’IACP e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, sussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad ICI dell’anno 1997, censura l’impugnata decisione, invocando l’applicazione del giudicato esterno e deducendo erronea e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’errata e falsa interpretazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7.

3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Il primo mezzo, con cui si deduce l’esistenza del giudicato esterno, appare privo di fondamento, in relazione ai presupposti fattuali e giuridici postulati dalla legge e dai principi affermati da Cass. n. 13916/2006 e n. 24664/2007.

La questione posta dal secondo e dal terzo motivo del ricorso, che avuto riguardo all’intima connessione possono trattarsi congiuntamente, si ritiene, possa essere decisa, in base al principio, da ultimo riaffermato dalle SS.UU. della Cassazione (Sent.

N. 28160/2008) secondo cui “Agli immobili degli IACP non spetta l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) – la quale esige la duplice condizione, insussistente per questa speciale categoria di immobili, dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito -, ma spetta esclusivamente la riduzione di imposta prevista dall’art. 8 comma 4, del citato decreto. Detti immobili, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sono esclusi dall’imposta comunale sugli immobili per effetto della disposizione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni con L. n. 126 del 2008”.

Peraltro, con riferimento al vizio di motivazione si colgono, pure, motivi di inammissibilità, sia in base all’art. 366 bis e art. 360 c.p.c., n. 5, in considerazione del fatto che non viene indicato con chiarezza il fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa, o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, sia pure perchè la relativa formulazione, non appare ossequiosa, nè del principio secondo cui “la censura per vizio di motivazione non può investire l’interpretazione e l’applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche – rispetto alle quali il sindacato di legittimità si esaurisce nel controllo della conformità al diritto della decisione impugnata”, e neppure di quell’altro secondo cui “La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, laddove censuri la ricostruzione e l’interpretazione del materiale istruttorio accolta dalla sentenza impugnata, deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue” (Cass. n. 3994/2005, n. 2399/2004).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

LA CORTE:

Vista la relazione, il ricorso ed il controricorso, nonchè l’atto di rinuncia all’azione ed al giudizio dell’IACP di Bari, notificato a mezzo Fax, giusta richiesta, al procuratore costituito del Comune di Bisceglie;

Ritenuto che, alla relativa stregua, la causa non può proseguire, per sopravvenuta carenza di interesse; Considerato che le spese del giudizio vanno compensate, avuto riguardo alla circostanza che la questione di merito ha trovato composizione, recentemente, con la sentenza indicata in relazione, nonchè al comportamento delle parti, che vi si sono, tempestivamente, adeguate, ponendo in essere atti risolutivi;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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