Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10886 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 05/05/2010), n.10886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10701/2008 proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

29/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, S.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli, depositato il 2-10-2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).

Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. 89/2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).

Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte. Va pure rigettato il motivo relativo alle spese. Nelle specie, il giudice a quo ha motivato la sua decisione: compensazione per metà e per metà condanna dell’Amministrazione, stante la prevalente soccombenza di questa.

Non si ravvisa infine violazione delle tariffe professionali, avendo il decreto impugnato esattamente applicato quelle del rito camerale.

Le spese seguono la soccombenza per il presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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