Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10885 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 08/06/2020), n.10885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1476/2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Tritone n.

102, presso lo studio dell’avvocato Vito Nanna, rappresentato e

difeso dall’avvocato Andrea Violante giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MD S.p.a., (già LILLO S.p.a.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Enrico Fermi n.

80, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Pesce, rappresentata e

difesa dagli avvocati Clemente Stefano Di Leo e Maria Rosaria La

Rosa, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS); Fallimento K.P.P.;

Fallimento R.A.; BISERBA S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1080/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, del

14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal cons. Dott. Paola Vella.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio – su riassunzione proposta da Lillo S.p.a. e R.A., a seguito della sentenza di questa Corte n. 20684 del 2013 – ha rigettato il reclamo proposto da R.A. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.a.s. in liquidazione, di K.P.P. (quale socio accomandatario) e, in estensione, dello stesso R.A. (quale socio accomandatario di fatto), su istanza dei creditori Lillo S.p.a. e Biserba S.p.a.

2. Avverso detta decisione R.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la sola MD S.p.a. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, per avere la corte d’appello ammesso, in sede di rinvio, la prova testimoniale articolata dalla Lillo S.p.a. (e la prova contraria dedotta in subordine dal R.) senza pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità della stessa in ragione della mancata proposizione, da parte della Lillo, di ricorso incidentale condizionato sulla originaria statuizione di superfluità della prova per testi.

3.2. Il secondo mezzo – rubricato “motivazione omessa, illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” – censura la valutazione delle risultanze della prova testimoniale espletata e la ritenuta inattendibilità del teste R.C..

3.3. Il terzo motivo denunzia “Omessa, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, per il rilievo che “tutte le circostanze di fatto indicate dalla Corte di rinvio” nella lunga motivazione trascritta a pag. 30-33 del ricorso “non costituiscono atti di ingerenza del R. nella gestione della (OMISSIS)”.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, risultando notificato solo in data 12-13/01/2016, mentre la sentenza della Corte d’appello di Bari impugnata in questa sede risulta comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 14/07/2015.

5. Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui “la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito con modifiche dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modifiche dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., perchè la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria” (ex multis, Cass. 23443/2019, 27685/2018, 26872/2018, 23575/2017, 9974/2017, 2315/2017, 10525/2016).

6. Il superiore rilievo risulta assorbente rispetto agli ulteriori profili di inammissibilità dei singoli motivi, i quali veicolano censure afferenti il merito della causa e la valutazione delle prove raccolte, oltre ad essere formulati senza il rispetto dei criteri previsti per le censure motivazionali, che contemplano l’onere del ricorrente di indicare – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. U, 23535/2019).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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