Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10885 del 05/05/2010
Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.G.F., domiciliato in Roma, presso la Corte di
Cassazione;
– ricorrente –
contro
R.E.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Roma emessa nel
procedimento n. 3/06 del 17.2.2006.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 7.4.2010 dal
Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.G.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso in revocazione da lui proposto in una causa civile ai sensi dell’art. 51 c.p.c., n. 2, condannandolo inoltre al pagamento di una pena pecuniaria di Euro 11.000.
In particolare il tribunale aveva affermato l’infondatezza dell’istanza ritenendo irrilevante la denunciata familiarità che il giudicante avrebbe manifestato nei confronti del difensore di una delle parti, e con l’impugnazione il ricorrente ha rispettivamente lamentato: a) la nullità del procedimento, poichè svoltosi in assenza di contraddittorio; b) violazione di legge, per il fatto che il giudice non avrebbe preso in considerazione le prove testimoniali offerte nel ricorso; c) insufficienza di motivazione, con riferimento alla irrilevanza attribuita al comportamento del giudice.
Successivamente il relatore designato ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c., osservava: “Il ricorso appare inammissibile.
L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è infatti impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione poichè, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività, considerato che il contenuto del provvedimento può essere riesaminato nel corso del processo attraverso il controllo sulla decisione resa dal giudice ricusato, impugnabile sotto il profilo della nullità dell’attività da lui svolta (C. 07/4846, C. 06/15780, C. 04/14164, C. 03/17636)”, rilievi sui quali il Pubblico Ministero e le parti non hanno depositato conclusioni o memorie.
Il processo, per la cui trattazione era stata originariamente fissata l’udienza del 2.7.2009, veniva poi rinviato a nuovo ruolo per il fatto che la notifica dell’avviso di udienza all’unico difensore del ricorrente, avv. Erasmo Antetomaso, non era andata a buon fine essendo il legale deceduto, mentre la successiva notifica eseguita alla parte personalmente era risultata tardiva, poichè in violazione del termine di almeno venti giorni prima dell’udienza stabilito dall’art. 377 c.p.c., u.c..
Rinnovata dunque la notifica per l’udienza odierna, rileva il Collegio che sono condivisibili le deduzioni del relatore, circostanza da cui consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla va infine disposto in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010