Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10884 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 05/05/2010), n.10884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 14, presso l’avvocato ABENAVOLI

IVANA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A. (c.f. (OMISSIS)), vedova C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 32/132, presso

l’avvocato MORGANTI PIETRO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21572/2006 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 06/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato SANTONOCITO MARIO VALERIO, per

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MORGANTI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. BERNABAI: ritenute

prospettabili le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5,

rimette la causa al Presidente per i provvedimenti di sua competenza;

il P.G. Dott. PRATIS PIERFELICE conferma le conclusioni espresse e

chiede l’inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20 Dicembre 1995 il sig. C. A. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma i genitori C. M. e P.A. per ottenere un assegno di mantenimento di L. 950.000, o in subordine la somministrazione di alimenti nella misura di L. 900.000.

Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepivano di aver mantenuto il figlio fino all’età di 27 anni, allorchè era diventato ufficiale dell’esercito, e che il suo allontanamento da casa era stato determinato dalla violenza che aveva dimostrata nei loro confronti.

Con sentenza 30 Giugno 1998 il Tribunale di Roma attribuiva un assegno mensile di L. 600.000, di cui L. 400.000 a carico del padre e L. 200.000 a carico della madre, a titolo di alimenti, compensando per metà le spese di lite.

Avverso la sentenza proponeva gravame il signor C.A. con atto notificato il 30 Giugno 1999; cui resistevano i coniugi C., che svolgevano, a loro volta, appello incidentale per la revoca dell’obbligo loro imposto.

Nelle more del processo decedeva il signor C.M. e il processo veniva dichiarato interrotto. Dopo la riassunzione, l’appellante chiedeva l’imposizione a carico dalla madre anche dell’obbligo alimentare già gravante sul defunto padre.

Con sentenza 20 Giugno 2002 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, determinava in Euro 258,23 l’assegno alimentare, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, il sig. C.A. con atto notificato il 19 Settembre 2003.

Resisteva la signora P. con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Con sentenza 5 Luglio- 6 Ottobre 2006 questa Corte, riuniti i ricorsi, rigettava il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo e il terzo; accoglieva il ricorso incidentale e, per l’effetto, cassava la sentenza impugnata con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Motivava, per quanto qui interessa, che il primo motivo del ricorso principale – con cui si lamentava la nullità della sentenza per illegittima costituzione del collegio giudicante, riunitosi in camera di consiglio in composizione diversa rispetto all’udienza in cui era stata ritenuta la causa in decisione – era infondato perchè la causa, dopo essere stata trattenuta in decisione una prima volta all’udienza del 20 Marzo 2001, era stata poi rinviata alla successiva udienza del 20 Settembre 2001 su istanza dello stesso C., e il collegio allora presente aveva regolarmente provveduto a deliberare la decisione. Altrettanto infondata ere la doglianza sull’omessa precisazione delle conclusioni, che invece erano state regolarmente formulate nella comparsa conclusionale depositata in data 19 Maggio 2001, e dunque prima dell’udienza finale sopra citata.

Dichiarava inammissibile il quarto motivo, denunziante il difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sotto il profilo che la sentenza non aveva tenuto conto della censura concernente la composizione monocratica, anzichè collegiale del tribunale di primo grado, perchè trattavasi di questione nuova.

Accoglieva invece il ricorso incidentale, perchè la corte territoriale aveva omesso di valutare gli imprescindibili presupposti dello stato di bisogno e della impossibilità di mantenersi ai fini della concessione dell’assegno alimentare al C..

Cassava quindi, in relazione al ricorso accolto, la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per revocazione il C., deducendo:

1) con riferimento al primo motivo del ricorso principale, riguardante la nullità derivata dalla costituzione del giudice, l’erronea percezione dei fatti ex art. 395 c.p.c., n. 4;

2) in ordine alla decisione del quarto motivo del ricorso principale, il difetto di corrispondenza tra il chiesto il pronunziato (art. 112 cod. proc. civ.), perchè la Corte aveva dichiarato inammissibile, in quanto nuova, la questione riguardante la composizione del collegio del primo grado di giudizio, nonostante fosse stata dedotta come motivo di gravame;

3) con riferimento al ricorso incidentale accolto, la violazione del giudicato sulla qualificazione dello stato di bisogno, accertato dal tribunale in primo grado e non oggetto di riesame in grado d’appello, nonchè il rinvio recettizio ad accertamenti cautelari, eseguiti nei due gradi di merito, nonostante i relativi atti non fossero stati trasmessi alla Corte di cassazione, che pure li aveva richiamati.

Resisteva con controricorso la signora P..

Entrambe le parti depositavano memorie illustrative nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 17 Febbraio 2010 il P.G. ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa percezione della nullità derivata dalla costituzione del giudice.

Il motivo è inammissibile, non contendo l’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume oggetto dell’errore e dell’esposizione delle ragioni per cui esso presenti i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c., n. 4 (art. 366 bis c.p.c., applicabile anche al ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., contro le sentenze della Corte di cassazione pubblicate a decorrere dal 2 Marzo 2006: Cass., sez. lavoro, 26 Febbraio 2008, n. 5076; Cass., sez. 3, 28 Febbraio 2007, n. 4640).

Sotto altro, concorrente profilo il motivo non sembra denunziare un errore nella percezione di risultanze documentali rilevabile ex actis senza esigenza di istruttoria; e dunque non censura la supposizione erronea dell’esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile dagli atti di causa; bensì, reitera la doglianza sulla violazione della norma processuale concernente l’immutabilità del giudice che delibera la decisione rispetto a quello che ha raccolto la precisazione delle conclusioni: questione, già oggetto del ricorso per cassazione e sulla quale la sentenza 6 Ottobre 2006, qui impugnata per revocazione, ha dato una compiuta risposta, rilevando come la composizione del collegio giudicante dell’ultima udienza (fissata su istanza della stessa parte ricorrente) fosse invariata in sede di deliberazione della decisione.

L’errore prospettato riguarda, in ultima analisi, un punto controverso sul quale la Corte si è pronunciata funditus, sulla base di un’analisi specifica dei dati rilevanti.

Identica ripetitività inammissibile si ravvisa nella doglianza concernente l’omessa udienza di precisazione delle conclusioni.

Al riguardo, la sentenza ha motivato che nessuna lesione al diritto di difesa è ravvisabile nella specie, in considerazione della precisazione delle conclusioni in sede di comparsa conclusionale, depositata prima dell’udienza postuma fissata su istanza dello stesso C.: e tale statuizione non è suscettibile di giudizio revocatorio.

Con il secondo motivo il ricorrente censura il difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato (art. 112 cod. proc. civ.).

Il motivo è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

In effetti, il ricorrente prospetta un errore di fatto risultante dagli atti (art. 395 cod. proc. civ., n. 4), sotto il profilo che la Corte avrebbe ritenuto nuova la questione riguardante la composizione del collegio nel primo grado di giudizio; sebbene fosse stata, in realtà, denunziata nell’ultimo motivo dell’atto di appello.

Al riguardo, si osserva, però, che non è stato riportato il motivo in questione nella sua letteralità: così da consentire l’immediata verifica della supposizione erronea in cui sarebbe incorsa questa Corte circa l’omessa deduzione della censura in sede di gravame avverso la decisione di primo grado.

Con l’ultimo motivo si denunzia la violazione del giudicato interno sulla qualificazione dello stato di bisogno, nonchè la mancanza materiale degli atti dei subprocedimenti cautelari, pur richiamati in sentenza.

Anche questa censura è inammissibile, perchè estranea all’ambito del giudizio revocatolo delle sentenze della Corte di cassazione, circoscritto al solo motivo previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4 (art. 391 bis cod. proc. civ.). La doglianza si risolve, ancora una volta, in una valutazione difforme sulla ritenuta inosservanza dell’art. 438 cod. civ. e sulla rilevanza dell’inattività lavorativa del C.: statuizioni che, oltre tutto, solo marginalmente, nel contesto motivo, fanno riferimento agli elementi raccolti nei subprocedimenti di urgenza, e solo per dichiararne l’irrilevanza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 Febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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