Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10884 del 04/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/05/2017, (ud. 10/11/2016, dep.04/05/2017),  n. 10884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27961-2012 proposto da:

DITTA IMPRESA M.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA APPIO CLAUDIO 289, presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO GERMANI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO IANNELLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2924/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato GERMANI Giancarlo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Costruzioni Conglomerati ed Affini chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti di M.V. per la somma di Euro 14.383,20, oltre interessi legali e spese, a titolo di corrispettivo per lavori di pavimentazione stradale.

Contro il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la ingiunta, deducendo che la Costruzioni Conglomerati ed Affini non aveva adempiuto agli obblighi di cui al contratto stipulato dalle parti in data (OMISSIS), con il quale la medesima società si era assunta l’obbligo, nei suoi confronti, di eseguire lavori di pavimentazione stradale in (OMISSIS).

In particolare, evidenziava di essere, a sua volta, appaltatrice di una terza società committente, la s.p.a. Poligest, e che, nell’ambito di tali lavori, aveva commissionato in subappalto alla società opposta la pavimentazione di una strada privata.

Affermava che i lavori affidati all’opposta non erano stati ultimati, perchè non era stato posto in opera asfalto nella quantità indicata in fattura, e, comunque, non erano stati eseguiti in conformità ai patti ed a regola d’arte, tanto da essersi manifestati, dopo una abbondante pioggia, profondi solchi sull’asfalto.

Con sentenza n. 21103/07 del 29.10.2007, il Tribunale rigettò l’opposizione dell’Impresa M.V., che pure aveva formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno, ritenendo la fondatezza dell’eccezione dì tardività della contestazione dei vizi, per essere quest’ultima avvenuta oltre un anno dopo la richiesta di pagamento e consegna lavori.

Avverso la predetta sentenza M.V. proponeva appello.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2924/2012 del 31.5.2013, rigettò l’appello sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a) le contestazioni dell’opponente costituivano certamente denuncia di difformità e vizi, ai sensi dell’art. 1667 c.c., anche laddove lamentavano l’incompletezza del lavoro di pavimentazione, stante la equiparazione tra vizi ed incompletezze dei lavori, ove queste, come nel caso di specie, fossero denunciate in relazione al manifestarsi di vizi dell’opera (solchi sull’asfalto);

b) la C.T.U. espletata in primo grado aveva accertato, all’esito di indagini esaustive, il pessimo stato della strada, la quale presentava danneggiamenti, causa la sfaldatura e la disgregazione del manto bituminoso, da attribuirsi alla qualità non a regola d’arte dei lavori;

c) premesso che, con la propria comparsa di costituzione in primo grado, la società Costruzioni Conglomerati ed Affini aveva eccepito che l’opponente non aveva avanzato alcuna riserva sui lavori, se non con il fax del 14.3.2003, che con tale comunicazione il Mancini aveva contestato la difformità del lavoro eseguito rispetto alla commissione, che, recando la fattura azionata con il ricorso monitorio la data del 31.12.2002, doveva presumersi che a quell’epoca i lavori di pavimentazioni fosse stati eseguiti, e che, con la propria memoria istruttoria di primo grado del 15.11.2005, la stessa opponente (nel formulare il capitolo di prova n. 4) aveva riportato il fatto che “circa dieci giorni dopo la posa in opera si erano verificate numerose buche e solchi profondi”, doveva ritenersi che la scoperta dei vizi della pavimentazione fosse avvenuta quantomeno il giorno 10.1.2003 e che il fax di denuncia dei vizi della Impresa M.V. era stato ricevuto dalla Costruzioni Conglomerati ed Affini, successivamente, pure se di pochi giorni, alla scadenza del termine di cui all’art. 1667 c.c., comma 2″, con la conseguenza che la prima doveva reputarsi decaduta dalla garanzia per vizi:

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.V., sulla base di due motivi. La Costruzioni Conglomerati ed Affini s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. on il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1218, 1667 e 2969 c.c., artt. 112, 180 e 183 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per non aver la corte d’appello considerato che, ai sensi dell’art. 2969 c.c., la decadenza non può essere rilevata d’ufficio e che la controparte aveva sollevato l’eccezione di tardività della denuncia dei vizi solo all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto interamente incentrato alla critica della sentenza di primo grado, siccome si trae chiaramente dai rimproveri mossi alla predetta decisione, ripetuti all’incipit di ben quattro nodali preposizioni trascritte nel terzo foglio del ricorso, critiche, che, ovviamente, avrebbero dovuto essere fatte valere in sede d’appello e solo la decisione del giudice di secondo grado sulle stesse, con ricorso per cassazione (cfr, da ultimo, fra le tante, Sez. 1, n. 6733 del 21/3/2014, Rv. 630084).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione circa la denuncia dei vizi e delle difformità dell’opera (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5), per aver la corte locale dato per scontato che la fattura azionata con il ricorso monitorio, datata 31.12.2002, fosse stata ad esso effettivamente consegnata o, almeno, portata a conoscenza, non essendovi alcun riscontro oggettivo sul fatto che in quella data la stessa fosse stata ricevuta e che a quell’epoca le opere fossero state ultimate e ne fossero stati scoperti i vizi e non potendosi escludere che la detta fattura fosse stata portata a sua conoscenza in data successiva, con conseguente slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza del termine di 60 giorni per denunziare i vizi.

2.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente opera una evidente confusione di piani tra la data di emissione della fattura del 31.12.2002 (in relazione alla quale la corte capitolina ha individuato, con ragionamento presuntivo, l’epoca di avvenuta ultimazione dei lavori) e quella di comunicazione o ricezione della stessa (del tutto irrilevante ai fini della determinazione della data di completamento dei lavori di pavimentazione).

Inoltre, la corte di merito, con congrua motivazione dal punto di vista logico-formale, ha posto in rilievo plurime e convergenti inferenze:

a) con la propria comparsa di costituzione in primo grado, la società Costruzioni Conglomerati ed Affini aveva eccepito che l’opponente non aveva avanzato alcuna riserva sui lavori, se non con il fax del 14.3.2003 (circostanza non contestata);

b) con tale ultima comunicazione la impresa M.V. aveva contestato la difformità del lavoro eseguito rispetto alla commissione (circostanza non contestata);

c) recando la fattura azionata con il ricorso monitorio la data del 31.12.2002, doveva presumersi che a quell’epoca i lavori di pavimentazioni fosse stati eseguiti (circostanza, a fronte della quale, il ricorrente non ha neppure indicato una differente data di ultimazione delle opere);

d) con la propria memoria istruttoria di primo grado del 15.11.2005, lo stesso opponente (nel formulare il capitolo di prova n. 4) aveva riportato il fatto che “circa dieci giorni dopo la posa in opera si erano verificate numerose buche e solchi profondi” (circostanza non contestata);

e) pertanto, doveva ritenersi che la scoperta dei vizi della pavimentazione fosse avvenuta quantomeno il giorno 10.1.2003;

f) il fax di denuncia dei vizi da parte del Mancini era stata ricevuta dalla Costruzioni Conglomerati ed Affini successivamente, pure se di pochi giorni, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 1667 c.c., comma 2, con la conseguenza che il primo doveva reputarsi decaduto dalla garanzia per vizi.

Questa Corte ha più volte affermato (cfr. Sez. 1, n. 4980 del 4.3.2014, Rv. 630291) che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva non valutata o non sufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. La motivazione insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).

Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha del tutto omesso persino di indicare in quale data, successiva rispetto a quella del 31.12.2002, i lavori fossero stati completati dalla Costruzioni Conglomerati ed Affini s.r.l.

Del resto, rappresenta principio consolidato quello per cui, una volta che l’opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacchè l’art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall’onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 19146 del 09/08/2013, Rv. 627397).

3. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di 2.200 Euro, di cui 200 Euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Il fascicolo è stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio P.A..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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