Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10882 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 23/04/2021), n.10882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17352/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– ricorrenti –

contro

ILVA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA GIORDANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 209/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 02/07/2014 R.G.N.

301/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 2.7.2014, la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti e contributi di cui all’inadempienza n. 520 dell’avviso di pagamento con cui l’INPS aveva richiesto a ILVA s.p.a. di provvedere alla regolarizzazione dell’imponibile contributivo sulle somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di indennità di malattia e maternità;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione per intervenuto giudicato, essendo stato il ricorso per cassazione notificato al procuratore costituito in appello di ILVA s.p.a. in bonis successivamente all’apertura della procedura concorsuale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per avere la Corte ritenuto che i contributi in questione si fossero interamente prescritti alla data di notifica dell’avviso di pagamento del 28.1.2002, laddove, essendo fissato il termine per il loro versamento nel mese successivo a quello di scadenza, L. n. 843 del 1978, ex art. 30, non poteva predicarsi alcuna prescrizione per quelli maturati successivamente al mese di dicembre 1996;

che, con riguardo alla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, questa Corte, come correttamente riconosciuto da parte controricorrente, ha già avuto modo di chiarire che, qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello, la notifica dell’atto di appello che sia stata effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis, anzichè nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, con la conseguenza che solo in caso di omessa costituzione del fallimento deve disporsene la rinnovazione (Cass. n. 12785 del 2016);

che l’anzidetto principio di diritto – già di per sè sovrapponibile anche all’ipotesi in cui, come nella specie, nelle more del termine per l’impugnazione della sentenza d’appello la parte vittoriosa sia stata ammessa alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria e il ricorso per cassazione sia stato notificato al procuratore costituito in appello della parte in bonis – deve a fortiori essere ribadito ove si consideri che Cass. S.U. n. 14916 del 2016 ha definitivamente chiarito che un’inesistenza della notificazione, cui eventualmente riportare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per mancata impugnazione nei termini, può configurarsi, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità, ivi compresi i vizi relativi all’individuazione del luogo in cui la notificazione è stata effettuata, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (nello stesso senso, più di recente, cfr. Cass. nn. 4667 del 2017, 5663 e 7703 del 2018);

che, nella specie, essendosi ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria spontaneamente costituita a mezzo di controricorso, non v’ha luogo a rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione;

che, nel merito, il motivo è fondato, come peraltro riconosciuto da parte controricorrente, atteso che la prescrizione dei contributi, come di un qualunque credito, giammai può decorrere da data anteriore a quella in cui scade il termine per il relativo pagamento;

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando prescritti i crediti per contributi relativi all’inadempienza n. 520 dovuti fino al mese di dicembre 1996;

che, tenuto conto dell’esito del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara prescritti i crediti per contributi relativi all’inadempienza n. 520 dovuti fino al mese di dicembre 1996. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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