Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10882 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 18/05/2011), n.10882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.C., rappresentata e difesa dall’avv. Pennella

Nicola, (presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma in via

Cremona n. 43) domiciliato presso ASSONIME in piazza Venezia n. 11,

Roma;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Rare alla via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 246/17/07, depositata il 28 gennaio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avv. Nicola Pennella per la ricorrente;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza del 28/1/2008 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dalla contribuente sig. S.C. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione ad avviso di accertamento emesso dall’AGENZIA EELLE ENTRATE (OMISSIS) a titolo di IRPEF ed ADDIZIONALE REGIONALE per l’anno d’imposta 1998.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 MOTIVI, con i quali denunzia omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso dovrà essere ritenuto inammissibile in applicazione degli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi non recano la prescritta “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati- delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre la ricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 1.800, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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