Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10882 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 05/05/2010), n.10882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20151/2004 proposto da:

B.D. (c.f. (OMISSIS)), B.L. (c.f.

(OMISSIS)), B.C. (c.f. (OMISSIS)),

B.R. (c.f. (OMISSIS)), B.G. (c.f.

(OMISSIS)), tutti nella qualità di eredi di BE.

R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 24, presso

l’avvocato MORICI Claudio, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli UFFICI

DELL’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAGNANELLI Andrea, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

I.M. INTERMETRO S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 22413/2004 proposto da:

I.M. INTERMETRO S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TACITO 64, presso l’avvocato SAMBIAGIO SALVATORE, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.D., B.L., B.C., B.

R., B.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GERMANICO 24, presso l’avvocato MORICI CLAUDIO, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5170/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato CLAUDIO MORICI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello

incidentale;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ANDREA MAGNANELLI che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Soc.

INTERMETRO, l’Avvocato SALVATORE SANBIAGIO che ha chiesto il rigetto

del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 10 marzo 1995 – iscritta al n. 1050/95 di R.G. -, Be.Ro. convenne il Comune di Roma dinanzi alla Corte d’Appello di Roma per la determinazione dell’indennità di espropriazione di un’area di sua proprietà, esponendo che: tale area – interessata dal prolungamento della linea “B” della metropolitana di (OMISSIS) – era stata occupata in data 4 luglio 1983 dal Comune e, per esso, dalla s.p.a. I.M. Intermetro, concessionaria del Comune per la progettazione e la realizzazione dell’opera; in data 28 ottobre 1989, era stato emanato il decreto di esproprio; in data 6 febbraio 1989, era stata i determinata l’indennità provvisoria di L. 72.948,400, da lui rifiutata per la sua evidente inadeguatezza.

In tale citazione, il B. faceva presente che egli aveva promosso altro giudizio – pendente dinanzi al Tribunale di Roma -, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva della medesima area da parte del Comune di Roma.

In contraddittorio con il Comune di Roma – il quale resistette alla domanda -, il consigliere istruttore dispose consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di occupazione legittima. Successivamente, sentito a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio, fu disposto supplemento di consulenza, all’esito del quale le parti precisarono le conclusioni.

1.1. – Con successiva citazione del 27 aprile 1996 – iscritta al n. 1497/96 di R.G. – il B., a seguito della notificazione della indennità definitiva di esproprio, convenne dinanzi alla stessa Corte d’Appello di Roma sia il Comune di Roma, sia la s.p.a. I.M. Intermetro, opponendosi alla stima.

In tale giudizio si costituirono, resistendo alla domanda, entrambi i convenuti.

1.2. – Con altra citazione del 26 luglio 1996 – iscritta al n. 2683/96 di R.G. -, il B., a seguito di nuova notificazione della stessa indennità definitiva di esproprio, convenne dinanzi alla stessa Corte d’Appello di Roma sia il Comune di Roma, sia la s.p.a. I.M. Intermetro, opponendosi nuovamente alla stima.

Anche in tale giudizio si costituirono, resistendo alla domanda, entrambi i convenuti.

1.3. Le tre predette cause procedettero parallelamente fino all’udienza di discussione.

La Corte, con ordinanza dell’8 maggio 1998, dispose la riunione delle cause n. 1050/96 (determinazione dell’indennità di espropriazione) e n. 2683/96 (seconda opposizione alla stima) a quella n. 1497/96 (prima opposizione alla stima).

Con successiva ordinanza del 17 dicembre 1998, la Corte dispose la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa pendente dinanzi al Tribunale di Roma promossa dal B. ed avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva della medesima area da parte del Comune di Roma. Tale causa venne (definita con la sentenza n. 40568/2000 del 20 dicembre 2000 passata in giudicato -, con la quale fu rigettata la domanda del B..

Con ricorso del 6 febbraio 2002, il B. riassunse le cause riunite.

1.4. – La Corte adita, con la sentenza n. 5170/2003 del 9 dicembre 2003, dichiarò inammissibile la domanda di indennità per l’occupazione legittima dell’area in questione e determinò in Euro 105.618,25 l’indennità di espropriazione dovuta dai convenuti all’attore per l’espropriazione di detta area, disponendo il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti.

In particolare, la Corte – per quanto in questa sede ancora rileva – ha motivato la decisione come segue.

A) Quanto alla dichiarata inammissibilità della domanda di indennità per l’occupazione legittima, i Giudici a quibus hanno affermato: “E’ … da rilevare che in nessuna citazione è proposta domanda di determinazione dell’ indennità di occupazione, solo nelle conclusioni (riferite separatamente ai tre giudizi) contenute nel ricorso per riassunzione, viene posta per la prima volta tale domanda che è, pertanto, da ritenersi inammissibile perchè tardiva.

Trattasi, infatti, di domanda nuova ed autonoma rispetto a quella di determinazione dell’indennità di esproprio che è stata proposta con la citazione, nè può sostenersi che la stessa domanda fosse un’articolazione di quest’ultima, ritualmente formulata” (viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 465 del 1999).

B) Quanto alla violazione del principio del contraddittorio – eccepita dalla Società Intermetro con riferimento alla inopponibilita a sè della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto disposta ed espletata nella causa iscritta al n. 1050/95, cui la stessa Società non aveva partecipato – i Giudici a quibus hanno affermato: “Ad avviso del Collegio, invece, possono essere vagliate le risultanze tecniche in atti in quanto, anche se certamente la Società non ha partecipato alla fase di espletamento delle operazioni, ben avrebbe potuto contraddirne i risultati con precise allegazioni o proponendo comunque una consulenza di parte (cosa che non ha fatto), e comunque le risultanze della stessa sono esattamente analoghe a quelle risultanti dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma al quale ha partecipato anche la I. M. Intermetro S.p.a. e prodotta in atti”.

C) Quanto alla questione della riduzione del quaranta per cento dell’indennità di espropriazione, invocata dalla Società Intermetro, i Giudici a quibus hanno affermato: “Il problema che si pone, poi, è quello dell’applicabilità della decurtazione del 40% ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 (che costituisce disciplina transitoria dei giudizi in corso, nel caso di espropri conclusi prima della sua entrata in vigore). Sul punto la Suprema Corte non ha avuto sempre una giurisprudenza univoca affermando “che la decurtazione è prevista come criterio generale di determinazione dell’indennità e non come sanzione a carico dell’espropriato opponente che abbia rifiutato l’opzione della cessione volontaria” viene richiamata la sentenza n. 5940 del 2000 ma anche che siffatta decurtazione non si applica qualora l’offerta sia palesemente incongrua vengono richiamate le sentenze nn. 5263, 5257 e 5059 del 2003. Orbene, nel caso in esame, ove appena si consideri che l’offerta ha seguito di vari anni l’esproprio e che la somma offerta è notevolmente inferiore a quella dovuta (anche decurtata del 40%, essendo state offerte L. 54.600.000), non può ritenersi che il rifiuto opposto dall’attore sia illegittimo”.

2. – B.D., L., C., R. e G. – aventi causa di Be.Ro. – hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, “limitatamente alla parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell’indennità di occupazione”, deducendo un unico articolato motivo di censura.

Resiste, con controricorso, il Comune di Roma.

Resiste altresì, con controricorso, la s.p.a. I.M. Intermetro, la quale ha anche proposto ricorso incidentale fondato su due motivi illustrati con memoria, cui resistono, con controricorso, i ricorrenti principali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi n. 20151 del 2004 e n. 22413 del 2004 ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza.

2. – Con l’unico motivo (con cui deducono: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5 -. Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 184 e 189 c.p.c., ante novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e successive modificazioni, della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90 e successive modificazioni, e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3”), i ricorrenti principali criticano la sentenza impugnata – “limitatamente alla parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell’indennità di occupazione” -, sostenendo che i Giudici a quibus:

a) hanno erroneamente affermato che tale domanda è stata proposta per la prima volta con il ricorso per riassunzione del 6 maggio 2002, in quanto la stessa domanda è stata invece formulata nell’udienza di precisazione delle conclusioni della causa iscritta al n. 1050/95, tenuta in data 18 dicembre 1997; b) non hanno considerato che il Comune di Roma, convenuto nella predetta causa iscritta al n. 1050/95 ha espressamente accettato il contraddittorio su detta domanda, chiedendo – nello stesso verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in data 18 dicembre 1997 – di “determinare l’indennità di espropriazione e di occupazione tenendo presenti i valori indicati dal c.t. di parte comunale”, ed inoltre che alla fattispecie erano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 183, 184 e 189 cod. proc. civ., nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, ai sensi dell’art. 90 di tale legge.

3. – Con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), la ricorrente incidentale critica a sua volta la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus hanno fondato la stima dell’indennità di espropriazione sulla consulenza tecnica d’ufficio disposta ed espletata nella causa iscritta al n. 1050/95, cui la Società è rimasta estranea.

I ricorrenti principali eccepiscono l’inammissibilità di tale motivo sia perchè con esso non sarebbero state censurate le distinte ed autonome rationes decidendi espresse con la sentenza impugnata, sia perchè lo stesso motivo sarebbe formulato in modo generico ed astratto.

Con il secondo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, nonchè motivazione errata e comunque incongrua in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), la ricorrente incidentale critica ancora la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus hanno omesso di considerare o, comunque, di motivare sulla non applicabilità alla fattispecie della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 2.

I ricorrenti principali eccepiscono l’inammissibilità anche di tale motivo, sia perchè formulato in modo generico, sia perchè concernente una censura di fatto – la congruità dell’offerta – non prospettabile in sede di giudizio di legittimità.

4. – Il ricorso principale merita accoglimento.

Va premesso che, per la risoluzione della questione posta dal motivo in esame, deve applicarsi la disciplina processuale anteriore alla riforma del processo civile di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, poichè il relativo giudizio era pendente anteriormente (10 marzo 1995) alla data del 30 aprile 1995 (L. n. 353 del 1990, art. 90, comma 1, e successive modificazioni).

Ciò premesso, costituiscono circostanze incontestate tra i ricorrenti principali ed il resistente Comune di Roma quelle secondo cui la domanda di determinazione dell’indennità per l’occupazione temporanea fu formulata, per la prima volta (non già – come invece affermato dai Giudici a quibus – nelle conclusioni dell’atto di riassunzione delle cause riunite del 6 febbraio 2002, ma), nel giudizio iscritto al n. 1050 del 1995, in sede di precisazione delle conclusioni nell’udienza del 18 dicembre 1997, e secondo cui, nella medesima sede, il Comune di Roma precisò le proprie conclusioni, chiedendo alla Corte, tra l’altro, di “determinare l’indennità di espropriazione e di occupazione tenendo presenti i valori indicati dal c.t. di parte comunale”.

Orbene, costituisce costante orientamento di questa Corte quello secondo cui, nel regime normativo antecedente alla novella del codice di rito del 1990, la novità della domanda in primo grado, pur essendo non solo eccepibile dalla parte ma anche rilevabile d’ufficio dal giudice, tuttavia non può essere rilevata d’ufficio allorquando la parte, che avrebbe avuto interesse ad impedire l’ingresso di tale domanda nel giudizio, abbia dichiarato di accettare il contraddittorio o tenuto un comportamento implicante accettazione, quale quello estrinsecatesi in un atteggiamento difensivo non equivoco (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 3159 del 2001 e 25242 del 2006), sicchè, alla luce di tale orientamento, non può esservi dubbio che – nella specie – il Comune di Roma, con il precisare le su trascritte conclusioni nella medesima udienza nella quale era stata proposta la nuova domanda (in aggiunta a quella originaria di determinazione dell’indennità di espropriazione) di determinazione dell’indennità per l’occupazione legittima, abbia accettato il contraddittorio su tale nuova domanda in modo non equivoco.

Pertanto, la sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda di determinazione dell’indennità per l’occupazione legittima, deve essere annullata (cfr., infra, n. 6).

5. – Il ricorso incidentale deve essere respinto.

5.1. – Quanto al primo motivo, esso è inammissibile.

Infatti, la Corte romana, al fine di liquidare la indennità di espropriazione, ha determinato il valore dell’area espropriata sulla base delle risultanze sia della consulenza tecnica d’ufficio disposta ed espletata nella causa n. 1050 del 1995, sia della consulenza tecnica d’ufficio disposta ed espletata nella causa risarcitoria da occupazione acquisitiva definita con la sentenza del Tribunale di Roma n. 40568/2000 del 20 dicembre 2000 passata in giudicato (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 1.3.); ed ha affermato che, anche se la Società Intermetro non ha partecipato alla fase di espletamento delle operazioni del consulente tecnico d’ufficio effettuate nella causa n. 1050 del 1995, “ben avrebbe potuto contraddirne i risultati con precise allegazioni o proponendo comunque una consulenza di parte (cosa che non ha fatto)”, e che – in ogni caso – le risultanze di tale consulenza “sono esattamente analoghe a quelle risultanti dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma al quale ha partecipato anche la I.M. Intermetro S.p.a. e prodotta in atti”. E’ dunque evidente che il rigetto del motivo d’appello – con cui si denunciava la violazione del principio del contraddittorio – si fonda su due autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea, di per se sola, a sorreggere detta reiezione.

Orbene, le censure mosse dalla ricorrente incidentale sono assolutamente generiche con riferimento alla seconda, autonoma ratio decidendi. Infatti – posto che costituisce consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche se celebrato tra altre parti, in quanto, nel caso in cui, quale quello di specie, la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 28855 del 2008) – la ricorrente incidentale si limita a “rilevare che l’ultimo richiamo al giudizio dinanzi al Tribunale rasenta i vertici dell’assurdo perchè tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 40508 del 20 dicembre 2000 con la quale la domanda attrice è stata respinta e non ha quindi nulla a che vedere con i successivi procedimenti dinanzi alla Corte d’Appello” (cfr. controricorso e ricorso incidentale, pagg. 12-13). Siffatta critica mostra chiaramente che la ricorrente incidentale non ha inteso che i Giudici a quibus, per respingere l’eccezione di violazione del principio del contraddittorio sollevata dalla Società Intermetro, hanno affermato che le risultanze peritali sulle quali si sono basati sono sia quelle della consulenza tecnica dagli stessi disposta, sia quelle, “esattamente analoghe”, della consulenza tecnica espletata nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma “al quale ha partecipato anche la I.M. Intermetro S.p.a. e prodotta in atti”, con l’evidente conseguenza, per la Corte romana, che tale consulenza – in quanto svolta, sia pure in diverso processo, in contraddittorio con la Società Intermetro, “prodotta” nel processo de quo e contenente risultanze “esattamente analoghe” a quelle dell’altra consentiva il pieno esercizio dei diritti di difesa alla ricorrente incidentale.

5.2. – Quanto al secondo motivo, esso è infondato.

Sulla questione della riduzione del quaranta per cento dell’indennità di espropriazione, di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, va rilevato in primo luogo che la Corte romana ha deciso conformemente al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, allorchè la determinazione dell’indennità di espropriazione sìa disciplinata dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, la riduzione del 40 per cento, prevista nel caso in cui non sia intervenuta la cessione volontaria, non si applica quando l’ente espropriante abbia trascurato di formulare l’offerta dell’indennità provvisoria, ovvero – come accertato nella specie – l’abbia formulata in termini irrisori rispetto al valore del bene (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 12771 del 2007).

Comunque, tale questione è oggi superata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, sentenza che incide anche sul presente giudizio, pendente alla data della sua pubblicazione.

6. – A seguito dell’accoglimento del motivo del ricorso principale e della reiezione del secondo motivo del ricorso incidentale, la statuizione della sentenza impugnata, relativa alla determinazione dell’indennità di espropriazione, è divenuta definitiva, con la conseguenza che la causa, nella parte concernente la domanda dell’indennità per l’occupazione legittima, può essere decisa nel merito – ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, non essendo all’evidenza necessari ulteriori accertamenti di fatto -, con la determinazione, secondo i noti criteri di cui alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 19972 del 2009), di tale indennità secondo quanto precisato nel dispositivo.

7. – Le spese del precedente e del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, determina l’indennità di occupazione legittima in misura pari agli interessi legali annui sull’indennità di espropriazione, con decorrenza dalla data dell’immissione nel possesso dell’ immobile e fino alla data del decreto di espropriazione, ordinandone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, detratto quanto eventualmente depositato a tale titolo, unitamente agli interessi legali con decorrenza dalla scadenza di ciascun anno successivo all’inizio della occupazione.

Condanna i convenuti, in solido tra loro, alle spese del giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 7.000,00, di cui Euro 2.400,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari, e, per il presente giudizio, in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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