Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10881 del 23/04/2021
Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 23/04/2021), n.10881
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16598/2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;
– ricorrenti –
contro
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO
BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO TRULLU;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 330/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 22/12/2014 R.G.N. 359/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/01/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 22.12.2014, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la statuizione di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da S.A. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato intimato di pagare all’INPS somme per contributi a percentuale dovuti alla Gestione artigiani per l’anno 2003, a seguito un avviso di accertamento di maggior reddito emesso dall’Agenzia delle Entrate nel 2008;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che S.A. ha resistito con controricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis (conv. con L. n. 438 del 1992), per avere la Corte di merito ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi c.d. a percentuale dovesse identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento, invece che con quello, eventualmente successivo, in cui l’Agenzia delle Entrate avesse accertato un maggior reddito;
che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, per non avere la Corte territoriale attribuito quanto meno valore di atto interruttivo all’accertamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate;
che, con il terzo motivo, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis (conv. con L. n. 438 del 1992), per avere la Corte di merito ritenuto che il termine prescrizionale non rimanesse comunque sospeso nelle more dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate;
che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha già fissato il principio secondo cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorchè l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’eventuale atto successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1 (Cass. n. 13463 del 2017 e succ. conf.);
che, con riguardo al secondo motivo, è ormai consolidato il principio secondo cui, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall’Agenzia delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS (Cass. nn. 17769 del 2015, 13463 del 2017, cit., e 4743 del 2018);
che, non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il terzo motivo, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021