Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10881 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 18/05/2011), n.10881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 52/38/07, depositata il 18 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti, della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 52/38/07, depositata il 18 aprile 2007, che, “in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza appellata” – così il dispositivo – dall’Agenzia delle entrate, ufficio di Albano Laziale, ha dichiarato “cessata la materia del contendere” nel giudizio introdotto da G.A. con l’impugnazione della cartella di pagamento relativa all’iscrizione a ruolo di IRPEF per l’anno 1993, oltre che delle sanzioni e degli interessi.

Il giudice d’appello, pronunciandosi sulla demanda del contribuente, che chiedeva la compensazione del debito portato dalla cartella con un credito IRPEF per l’anno 1994, ha riconosciuto provato, dalla documentazione allegata all’appello, che di quel credito era stato disposto nel 2002 il rimborso mediante accredito sul conto corrente del contribuente, ed ha inoltre accertato, quanto alle sanzioni originariamente iscritte a ruolo, che ne era stato disposto lo sgravio in virtù di definizione agevolata.

Il G. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio.

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “contraddittoria e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, assume che, essendo stato già disposto nel 2002 il rimborso del credito IREEF per il 1994, con il quale il contribuente con il ricorso introduttivo aveva richiesto la compensazione, e non essendo stata formulata dal contribuente alcuna contestazione sulla debenza dell’imposta per il 1994 portata dalla cartella impugnata, doveva logicamente e conseguentemente essere disposta la conferma del pagamento dell’imposta e degli interessi di cui alla cartella, e non essere dichiarata cessata la materia del contendere.

La motivazione della sentenza impugnata è affetta dal denunciato vizio di contraddittorietà, in quanto, pur avendo escluso potesse farsi luogo alla compensazione postulata dal contribuente, per essere stato soddisfatto il credito di quest’ultimo con il rimborso eseguito nel 2002, ha tuttavia ritenuto dovesse “dichiararsi cessata la materia del contendere D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 46.

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375, comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, preliminarmente rileva che la notificazione del ricorso non è stata perfezionata, in quanto il plico, non consegnato al domiciliatario perchè “trasferito”, è stato restituito al ricorrente, che non risulta abbia provveduto a riattivare il procedimento notificatorio;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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