Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10881 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 05/05/2010), n.10881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI, in persona

del Prefetto pro tempore, e QUESTURA DI TERNI, in persona del

Questore pro tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

L.E.;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Bari in data 20 ottobre

2007, nel procedimento n. 877/2007 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona dell’avvocato

generale, dott. IANNELLI Domenico, che nulla ha osservato.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla difesa dei ricorrenti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. la Prefettura e la Questura di Terni hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto del 30 ottobre 2007, con il quale il Giudice di Pace di Bari ha annullato il provvedimento di espulsione emesso dalla medesima Prefettura il 3 luglio 2007 nei confronti del cittadino straniero L.E.;

1.1. l’intimato non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il primo motivo con il quale si eccepisce l’incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Bari a pronunciarsi sull’impugnazione del provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Terni, essendo invece competente il Giudice di Pace di Terni, appare manifestamente fondato, in quanto, in tema di disciplina dell’immigrazione, la competenza a provvedere sull’impugnazione del provvedimento di espulsione, attribuita dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 9, (come sostituito dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, art. 3) al giudice del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione, ha natura funzione e inderogabile, posto che, a norma del citato art. 13, comma 9, il giudice provvede sul ricorso nei modi di cui all’art. 737 e segg.

c.p.c. e che, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. civ., la competenza territoriale non può essere derogata per i procedimenti in camera di consiglio (Cass. 2004/12428; 2004/2255);

2.1. in conseguenza della rilevata incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Bari, appare assorbita la censura di cui al secondo motivo attinente al merito dell’annullamento del provvedimento di espulsione;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati al punto 3., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, tenuto anche conto che l’eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Bari era già stata formulata nel giudizio di merito;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono all’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e all’annullamento del decreto impugnato, con conseguente dichiarazione di competenza del Giudice di Pace di Terni; considerato che le spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Terni. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA