Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10881 del 04/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 04/05/2017, (ud. 08/09/2016, dep.04/05/2017),  n. 10881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18738-2012 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 28,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO CIPRIANI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.N.A., D.P.M., D.N.V.V.,

DE.NI.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE FORNACI 44,

presso lo studio dell’avvocato ARNALDO VERGANO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 299/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato CIPRIANI Guido, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato VERGANO Arnaldo, difensore dei resistenti che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di L’Aquila con sentenza 28 marzo 2012 ha rigettato l’appello avverso la sentenza resa inter partes nel marzo 2005 dal GOA di Sulmona.

Questi aveva accolto il ricorso di D.N.A., residente a (OMISSIS), per la tutela possessoria di una striscia di terreno circostante un piccolo fabbricato, sito, si apprende solo dal ricorso, in (OMISSIS).

L’attore aveva lamentato che, mediante erezione di un muretto e di un cancello, l’odierno ricorrente M., proprietario confinante, gli aveva precluso l’utilizzo della area.

Il ricorso, illustrato da memoria, consta di tre motivi.

Gli eredi D.N. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello ha ritenuto che già in primo grado fosse stata raggiunta prova del possesso del terreno da parte di d.n.a..

Ha fondato tale convincimento sulla attendibilità dei testimoni indotti da parte ricorrente nella “fase sommaria del giudizio”; sulle risultanze della consulenza tecnica; sull’analisi delle deposizioni dei testimoni indotti da parte resistente, considerate generiche o comunque inattendibili.

Con il primo motivo di ricorso M.A. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 703, 116 e 669 sexies c.p.c.

Lamenta che i giudici di merito abbiano dato maggior peso alle prove atipiche costituite dalle deposizioni non giurate dei testi informatori che non alle dichiarazioni “assunte sotto giuramento” rese da testimoni ritualmente assunti. La censura non ha fondamento.

E’ vero che, come si dice nel motivo stesso (pagina ottava, in mancanza di numerazione), che gli elementi di prova raccolti nella fase interdittale (o sommaria che dir si voglia) del procedimento possessorio sono superati dalle prove acquisite nella fase di cognizione piena del medesimo giudizio, “che contrastino con gli elementi indiziari”, ma ciò non comporta che sempre e in ogni caso gli uni debbano cedere agli altri nell’apprezzamento del giudice di merito.

Se infatti le risultanze della prova testimoniale assunta nella fase a cognizione piena vengano sottoposte ad analisi acritica e ritenute motivatamente inaffidabili e insufficienti a reggere la decisione, il giudice non solo può, ma deve fondare la decisione sulla base delle prove atipiche (dichiarazioni di terzi, deposizioni di sommari informatori, etc) o di altri mezzi istruttori (es: consulenza tecnica) che, pur vagliati criticamente, diano conforto alla tesi opposta.

Ciò è quanto nella specie è accaduto, nel rispetto delle norme che governano, sotto il profilo sostanziale e processuale, l’acquisizione e la valutazione della prova e in conformità a insegnamenti dottrinali e giurisprudenziali (cfr Cass. 5440/10 e, da ultimo, Cass. 22-02-2016, n. 3425).

Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione che consisterebbero nel non avere la Corte di appello spiegato perchè abbia ritenuto attendibili i sommari informatori.

Lamenta che la sentenza non abbia adeguatamente inteso il verbo “tenere” utilizzato dai testi di parte resistente per descrivere il possesso da parte del M. e non abbia effettuato una valutazione comparativa.

Il terzo motivo, sempre relativo a vizi della motivazione, lamenta che altro teste sia stato ritenuto contrastante con le risultanze della ctu.. e che vi sia stato uno sconfinamento nella valutazione del profilo petitorio, trascurando lo stato di fatto di cui “veniva chiesta la tutela possessoria”.

Le due censure, da esaminare congiuntamente, sono da respingere.

La Corte di appello ha compiuto una disamina completa della vicenda; ha ben considerato che dalle deposizioni acquisite emergeva una piena situazione possessoria esercitata dal D.N. dall’acquisto del terreno sino alla costruzione del muro e alla apposizione del cancello da parte del M.; ha aggiunto che tale situazione era stata conservata anche dopo il trasferimento in (OMISSIS), ripristinando la relazione materiale con la cosa ad ogni occasione di rientro in Italia.

Ha avuto ben presente la possibilità di dar spazio all’esame dei titoli solo “ad colorandam possessionem”. Ha considerato generiche le deposizioni di parte resistente perchè si erano limitata a dire che il terreno veniva tenuto dal M., senza però riempire di contenuto questa espressione, cioè senza “alcuna specificazione”.

Trattasi di valutazioni logiche ed esaurienti, che non manifestano alcun vizio, atteso che è stata ben comparata la vaga opinione dei testi che dicevano che una parte “tiene” il fondo, senza dire in cosa tale detenzione si fosse manifestata, con la puntuale specificità degli informatori che sorreggevano la tesi opposta.

Il giudice di legittimità non può ingerirsi in tali apprezzamenti di merito, correttamente motivati.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.500 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

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