Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10880 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 23/04/2021), n.10880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24882/2015 proposto da:

COIBESA THERMOSOUND S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SADURNY, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO ARPESELLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 228/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/04/2015 R.G.N. 231//2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 228 del 2015, in parziale riforma della sentenza impugnata e, per quanto in questa sede rileva, respingeva l’opposizione a ruolo per omissione contributiva e somme aggiuntive, in riferimento ad alcuni lavoratori della s.p.a. Coibesa Thermosound correttamente qualificati trasfertisti, come assunto dall’INPS;

2. per la Corte di merito era risultato accertato che il dipendente G.F. (recte G.) fosse trasfertista, tenuto conto delle dichiarazioni agli ispettori verbalizzanti nel corso delle quali in tali termini si era qualificato, dando indicazione delle località ove veniva abitualmente inviato, con cadenza mensile, tutti i giorni e in periodo pluriennale; il difetto del carattere di temporaneità della trasferta era emerso per F.R., tutti i giorni addetto, anche nel fine settimana, per un periodo ventennale, al cantiere di (OMISSIS), in difetto di allegazione e prova, da parte della società, della temporaneità delle esigenze operative presso quello stabilimento e in ordine alla trasferta in luoghi diversi;

3. avverso tale sentenza la s.p.a. Coibesa Thermosound ha proposto ricorso, affidato a due articolati motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso;

4. Equitalia Nord s.p.a è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. i motivi di ricorso sono inammissibili nella parte in cui allegano il fondamento dell’erogazione costante dell’indennità di trasferta nella contrattazione collettiva, e dunque una fonte negoziale collettiva, e prospettano violazione delle norme del contratto collettivo, non prodotto unitamente al ricorso;

6. si risolvono, inoltre, in un inammissibile riesame del merito pretendendo un apprezzamento sulle modalità operative concrete e una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibili in questa sede di legittimità;

7. spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., fra le tante, Cass., n. 13485 del 2014);

8. inoltre, la censura di ultrapetizione, svolta con il secondo motivo, investe il capo della sentenza relativo all’affermato trasferimento del F. presso lo stabilimento di (OMISSIS) incentrando l’illustrazione sull’assenza, nella specie, di un provvedimento di trasferimento, di esclusiva competenza del datore di lavoro, ma la doglianza, in tali termini devoluta, non coglie nel segno e risulta del tutto inammissibile perchè fondata sui piani, non interscambiabili, relativi al sinallagma contrattuale, tra datore di lavoro e lavoratori, e il rapporto assicurativo pubblicistico;

9. inoltre, è assorbente il rilievo dell’inammissibilità del vizio dedotto, con il ricorso all’esame, per eccesso di potere giurisdizionale, non rientrando tale profilo di censura in alcuno dei paradigmi tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c., per denunciare errores in iudicando e in procedendo attribuibili alla sentenza gravata;

10. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

11. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

 

 

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