Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10880 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 18/05/2011), n.10880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

UNICREDIT BANCA DI ROMA spa, rappresentata e difesa dall’avv. Grande

Corrado presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma in via

XXIV Maggio n. 43;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; AGENZIA DELLE ENTRATE;

AGENZIA DELLE ENTRATE, ufficio di (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della Connessione tributaria regionale della

Campania n. 25/18/2007, depositata l’8 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 25/18/07, depositata l’8 marzo 2007, ha rigettato l’appello della spa Unicredit Banca di Roma nel giudizio introdotto con l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1981, n. 131, su una sentenza relativa ad un rapporto giuridico rientrante nel campo di applicazione dell’IVA. La spa Unicredit, dopo aver versato in via cautelativa il tributo come liquidato, assumendo che l’atto dovesse essere registrato “a tassa fissa”, ai sensi dello stesso art. 8 della tariffa, aveva chiesto l’annullamento dell’avviso e la conseguente rifusione di quanto indebitamente corrisposto.

Il giudice d’appello riteneva che “il dovuto per l’imposta di registro per la sentenza de quo doveva dalla banca essere pagato a tassa fissa di Euro 129,11”, ma che, tuttavia, la “procedura per il rimborso del maggior importo pagato non poteva essere presa in considerazione perchè l’appello risente della mancanza del titolo originario che doveva essere alla base del ricorso, e cioè la istanza di richiesta di rimborso di somme erogate e non dovute (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. g)). Pertanto l’appello reca in sè un difetto di base per il quale non può in diritto e nel merito essere accolto”.

Nei confronti della decisione la spa Unicredit propone ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., con il quale la società contribuente censura la sentenza, sotto il profilo della violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, assumendo che in presenza di una tempestiva impugnazione di un avviso di. liquidazione dell’imposta di registro, con la quale il contribuente chieda anche la rifusione di quanto corrisposto medio tempore in base a detto avviso, il soggetto passivo del rapporto d’imposta non debba presentare un’autonoma istanza di rimborso della somma, asseritamente indebita, versata, per poi impugnare il successivo silenzio rifiuto, e che è quindi erroneo che in carenza di tale istanza di rimborso, ulteriore rispetto all’impugnazione dell’avviso di liquidazione, non sussisterebbe titolo per conseguire la declaratoria di illegittimità del provvedimento impositivo impugnato e la conseguente restituzione di quanto erogato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l’emessa impugnazione di un avviso di liquidazione nel termine di legge rende l’atto inoppugnabile e il pagamento della somma liquidata non è idoneo a riaprire, attraverso l’istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito. Pertanto, il successivo silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso della somma pagata in adempimento dell’avviso di liquidazione non è autonomamente impugnabile, atteso che tale comportamento amministrativo è, sia pure implicitamente, meramente confermativo del precedente provvedimento costituito dall’avviso di liquidazione e, come tale, in ragione di tale rapporto di consequenzialità, si sottrae ad autonoma impugnazione” (Cass. n. 13211 del 2004 nonchè, con specifico riguardo all’imposta di registro, Cass. n. 7179 del 2004).

Inoltre, “in materia di imposta di registro, stante il tenore letterale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77 – a termini del quale il rimborso dell’imposta deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione -, ove il pagamento del tributo sia avvenuto ad opera del contribuente contestualmente alla proposizione del ricorso avverso l’avviso di liquidazione allo scopo di evitare la riscossione coattiva dell’imposta, il “dies a quo” per la richiesta di rimborso decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza del giudice tributario di accoglimento del ricorso avverso detto avviso di liquidazione” (Cass. n. 7216 del 2001, n. 2272 del 2004 e n. 15946 del 2008).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375, comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2000, ivi compresi Euro 100 per esborsi, e dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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