Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10880 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 08/06/2020), n.10880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10144/2019 proposto da:

J.B., elettivamente domiciliato in Eboli, via Amendola n.

68, presso lo studio dell’avv. C.P. Di Benedetto, che lo rappresenta

e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 190/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 da Dott. SOLAINI LUCA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Salerno ha respinto il gravame proposto da J.B., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del tribunale di Salerno che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere scappato dal (OMISSIS) per paura di essere arrestato come il fratello, per avere tranciato le dita di una mano al figlio di un importante personaggio politico del suo paese, legato al presidente del (OMISSIS) J. che, accusandolo di furto di bestiame lo aveva aggredito con un machete.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 14, lett. a) e b) in combinato disposto con gli artt. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la Corte d’appello non si era pronunciata sulla ricorrenza del “danno grave” di cui alle norme dell’art. 14 cit. di cui pure era stata investita con i motivi di gravame; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto nell’atto di appello, l’art. 14 cit. era stato richiamato nella sua interezza e non solo con riferimento alla lett. c); (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 31, perchè la Corte d’appello non aveva approfondito le ragioni che avevano determinato il ricorrente a lasciare il proprio paese, procedendo alla sua audizione personale utile a chiarire ogni possibile dubbio e perplessità in merito alle dichiarazioni rese in sede amministrativa; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per non aver riconosciuto la protezione umanitaria, perchè il richiedente non rientrava tra le categorie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto perchè connessi, sono inammissibili; infatti, la Corte d’appello, richiamando per relationem la decisione del tribunale in merito al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria, ha evidenziato come non fosse stata contrastata da parte del ricorrente la relativa ratio decidendi ed in ogni caso, la Corte territoriale ha pronunciato su tutti i profili della richiesta protezione sussidiaria.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè non vi è obbligo di audizione del richiedente in caso di ritenuta sua inattendibilità (Cass. n. 33858/19, 5973/19).

Il quarto motivo è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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