Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1088 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17487-2018 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO TACCHI VENTURI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2802/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. SCALDAFERRI

ANDREA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che N.F., nativo del Pakistan, chiede la cassazione della sentenza di corte d’appello sopra indicata (che ha rigettato le sua domande di protezione internazionale)per tre motivi;

che l’intimato Ministero dell’Interno resiste con controricorso; ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il rigetto della domanda di protezione umanitaria sia carente di motivazione essendosi la Corte distrettuale limitata ad affermare che “non sono allegati elementi per il riscontro di alcuna sua esposizione temporanea a rischio”, si palesa infondato atteso che, anche per la domanda di protezione umanitaria, l’eventuale esercizio del dovere di indagine d’ufficio da parte del Giudice di merito non può che presupporre la allegazione di circostanze di fatto -per la umanitaria astrattamente idonee ad integrare ragioni individuali di vulnerabilità – la cui mancanza – non specificamente censurata in ricorso- preclude ogni ulteriore esame;

ritenuto che parimenti infondato si palesa il secondo motivo di ricorso in quanto la corte distrettuale ha motivatamente ritenuto che le ragioni e le modalità dell’allontanamento, esposte dal ricorrente, fossero poco credibili e contraddittorie, sì che rettamente non ha dato corso ad ulteriore non utile accertamento istruttorio d’ufficio (cfr. tra molte: Cass. n. 16925/18; n. 33858/19; n. 8367/20);

ritenuta infine la inammissibilità del terzo motivo di ricorso atteso che esso si sostanzia in una richiesta di riesame dell’accertamento, rettamente motivato dal Giudice di merito con specifico riferimento a fonti di informazione puntualmente indicate nel provvedimento, circa la insussistenza nella zona di origine del ricorrente di una situazione di fatto sussumibile nella previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ritenuto pertanto che il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio, in Euro 2.100,00 oltre spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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