Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1088 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. un., 18/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Sezione –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2118-2015 proposto da:

CONDOMINIO DI “(OMISSIS)”, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106,

presso lo studio dell’avvocato EDOARDO GIARDINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA PUBUSA, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., + ALTRI OMESSI

S.M., + ALTRI OMESSI

COMUNE DI MARACALAGONIS, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la

sig.ra D.A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato

CESARE ROMBI, per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

A.U., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 5487/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. DE CHIARA CARLO;

uditi gli avvocati Andrea PABUSA, Mauro BARBERIO in proprio e per

delega dell’avvocato Alessandro Dedoni e Cesare ROMBI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

FRANCESCO MAURO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tar della Sardegna fu adito nel 2009 dalla sig.ra F.A. ed altri per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Maracalagonis di prendere in carico le opere di urbanizzazione realizzate dai proprietari lottizzanti in esecuzione di convenzione di lottizzazione del 2 marzo 1970, attuativa del piano di lottizzazione approvato con delibera comunale del 2 ottobre 1969, e di provvedere alla loro manutenzione; nel 2011 fu poi adito anche dal Condominio (OMISSIS), quale rappresentante degli interessi di altri proprietari, che impugnò le Delib. n. 145 del 2010, n. 146 del 2010 e n. 147 del 2010, con le quali il medesimo Comune aveva provveduto ad acquisire le opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione predetta, nonchè ad un’altra contigua oggetto di convenzione del 29 febbraio 1972.

Riuniti i due ricorsi, il Tar accolse il primo limitatamente alla presa in carico delle opere e respinse il secondo.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Condominio (OMISSIS), con cui era stato dedotto, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Condominio ricorre per cassazione insistendo per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Resistono con distinti controricorsi il Comune di Maracalagonis, la sig.ra F.A. ed altri, il sig. De. Marcello ed altri. Tutte le parti hanno presentato anche memorie.

Diritto

MOTIVI DELIA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile perchè a rivolgersi al giudice amministrativo era stato proprio il condominio ricorrente, che dunque non è legittimato ad impugnare il capo della sentenza relativo alla giurisdizione del giudice da esso stesso adito, non essendo rimasto soccombente su tale capo, nonostante l’autonoma soccombenza registrata sul merito, come chiarito dalla recente sentenza 20 ottobre 2016, n. 21260 di queste Sezioni Unite (alla motivazione della quale si rinvia).

Poichè il chiarimento di cui sopra è intervenuto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, è equo compensare tra le parti le spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2017

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