Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1088 del 18/01/2011

Cassazione civile sez. III, 18/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 18/01/2011), n.1088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOFIP s.r.l. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n.

113, presso lo studio dell’avv. Rosalba Grasso, rappresentato e

difeso dall’avv. DI NOI Gabriele giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE soc. coop. a r.l. (c.f. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Archimede n. 112, presso lo studio dell’avv. Pietro Magno,

rappresentato e difeso dall’avv. CALIANDRO Camillo giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI soc. coop. (c.f.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 1, presso lo studio legale

Ughi e Nunziante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco

Anglani e Angelo Anglani giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA s.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Antonio Mordini n. 14, presso lo studio dell’avv. Manlio Abati,

rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Marrazza giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

ITALFONDIARIO s.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Muzio Clementi

n. 68, presso lo studio dell’avv. Francesco Carluccio, rappresentato

e difeso dall’avv. Roberto Mazzara giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

SANPAOLO IMI s.p.a. (quale incorporante Banco di Napoli s.p.a. – c.f.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Bissolati n. 76, presso lo studio legale

Gargani, rappresentato e difeso dall’avv. Mario De Guido giusta

delega in atti;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 333/06 della Corte d’ Appello di Lecce in data

31 marzo 2006, pubblicata in data 8 maggio 2006.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Gabriele Di Noi;

udito l’avv. Roberto Mazzara;

udito l’avv. Camillo Caliandro;

udito l’avv. Angelo Anglani;

udito il P.M., in persona del Cons. Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per

l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata in data 1 settembre 2003, il Tribunale di Brindisi accolse l’azione revocatoria proposta, con citazione notificata il 24 e il 25 maggio 1991, dalla Banca Popolare di Lecce contro i coniugi A.P. e L.C. (fideiussori della società CE.DI.AL., debitrice della predetta banca, dichiarata fallita con sentenza del (OMISSIS), nonchè unici soci della società) nonchè contro la Door System, prima acquirente dei beni alienati; accolse anche la domanda proposta dal Banco di Napoli, con citazione del 3 gennaio 1992, contro gli stessi convenuti, e quella proposta, con atto notificato il 16 novembre 1994, dalla Banca Popolare Pugliese contro l’ A., la L., la Door System, la s.r.l. Ediltutto Pugliese, la s.a.s. IM.ED. di Cardone Giorgio & C. e la s.r.l. SO.FI.P..

La sentenza indicata dichiarò l’inefficacia, nei confronti della Banca Popolare di Lecce (poi Banca Popolare Pugliese), del Banco di Napoli, nonchè degli altri creditori intervenuti in giudizio (Cassa Rurale ed Artigiana di Ostuni, Monte dei Paschi di Siena, Banco Ambrosiano Veneto): a) dell’atto per notar De Laurentis; del (OMISSIS), con il quale i coniugi A. avevano alienato alla s.r.l. Door Sistem n. 3 appartamenti siti in (OMISSIS); b) dell’atto per notar De Laurentis del (OMISSIS), con cui la L. aveva venduto alla medesima società Door System una casa di villeggiatura in (OMISSIS), un appartamento in (OMISSIS), un appartamento in (OMISSIS), un box in (OMISSIS); c) del successivo atto per notar De Laurentis del (OMISSIS), con cui la Door System aveva alienato alla società “Ediltutto Pugliese” tutti gli immobili acquistati dall’ A. con atto del (OMISSIS); d) del successivo atto per notar De Laurentis del (OMISSIS), con cui la Door System aveva alienato alla società IM.ED s.a.s. di Cardone Giorgio i beni immobili acquistati dalla L. con atto del (OMISSIS); e) del successivo atto per notar De Laurentis del (OMISSIS), con cui la Ediltutto Pugliese aveva alienato a favore della “SO.FLP” tutti i beni acquistati dalla Door System.

Pose, infine, le spese di lite a carico dei convenuti in solido a favore dell’attrice e dei creditori intervenuti.

Con sentenza pubblicata in data 8 maggio 2006, la Corte d’ Appello di Lecce in parziale accoglimento dell’ appello proposto da SO.FI.P. s.r.l. revocava la statuizione di inefficacia nei confronti del Banco di Napoli dell’atto del (OMISSIS) con cui la Sofip aveva acquistato da Editutto i beni indicati; rigettava nel resto sia l’appello principale che quelli incidentali.

Propone ricorso per cassazione Sofip s.r.l. con tre motivi.

Resistono con controricorso Banca Popolare Pugliese, MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., Italfondiario s.p.a. e Sanpaolo IMI s.p.a.;

quest’ ultima ha anche proposto ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto relativi alla stessa sentenza.

Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione formulata nella memoria conclusiva dalla difesa della ricorrente Sofip in relazione al difetto dello jus postulandi del difensore dell’Italfondiario s.p.a., avv. Roberto Mazzara, dato atto che risultano prodotti tutti i documenti che legittimano la difesa da parte dello stesso.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) e la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 101, 292 e 354 c.p.c., in quanto la Corte d’ Appello aveva ritenuto che non fosse nullo l’intervento degli istituti di credito che erano intervenuti nel giudizio, omettendo di notificare l’atto di intervento alla Sofip s.r.l. che era rimasta contumace.

La sentenza impugnata ha ritenuto di non dover dichiarare la nullità degli interventi effettuali in primo grado dalla Cassa Rurale e Artigiana, del Monte dei Paschi di Siena del Banco Ambrosiano Veneto e del Banco di Napoli per aver omesso di notificare gli atti di intervento alle parti contumaci, sul rilievo che la violazione dell’art. 292 c.p.c., non consente al giudice dell’appello di dichiarare la nullità e di rimettere gli atti al primo giudice, attesa la tassitività delle cause di rimessione (artt. 353 e 354 c.p.c.), non suscettibili di applicazione analogica (in tal senso:

Cass. 15 maggio 2002 n. 7057; Cass. 27 febbraio 2001 n. 2918). La valutazione della Corte d’Appello risulta corretta, atteso che nel caso di specie non si trattava di liticonsorzio necessario, ma di intervento adesivo e che in ogni caso il contraddittorio sulle domande proposte dagli interventori fu assicurato anche nei riguardi delle parti rimaste contumaci, sia attraverso la notifica del verbale di ammissione dell’interrogatorio formale della parte contumace, sia attraverso la prestazione dell’interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della Sofip s.r.l., reso all’udienza del 7 marzo 2000 (come da verbale in atti). Questa Corte ha ritenuto che “la comparsa d’intervento, sia autonomo che adesivo, che contenga conclusioni anche nei confronti di una parte rimasta contumace, deve essere notificata a quest’ultima, ai sensi dell’art. 292 cod. proc. civ., l’omissione di detta notificazione, peraltro, in applicazione dei principi generali fissati dall’art. 156 cod. proc. civ., non spiega effetti invalidanti sull’intervento, quando risulti comunque assicurato il contraddittorio con la parte contumace” (Cass. 11 febbraio 1985 n. 1104).

Il motivo risulta quindi infondato, Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5). La Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto l’esistenza di una situazione debitoria nei confronti della ricorrente, mentre nessun elemento (tanto meno presuntivo) avrebbe autorizzato tale valutazione. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., è stato formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte Suprema se in presenza della cosiddetta praesumptio de praesumpto sia legittimo utilizzare l’asserita presunzione che ne deriva quale prova decisiva per la risoluzione di un rapporto controverso”.

Si tratta di quesito di diritto formulato in termini tali da costituire non già una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in cast ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; esso invece si limita a riprodurre il contenuto astratto di principi generali del tutto svincolati rispetto alle specifiche censure articolate nel motivo, vanificando in tal modo la funzione stessa del quesito (in tal senso: Cass. SS.UU. 30 ottobre 2008 n. 26020).

Il motivo risulta quindi inammissibile.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 3) in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse ad agire per la Banca di Credito Cooperativo, che aveva ceduto a terzi il proprio credito.

La stessa questione era stata proposta (sia pure tardivamente e quindi dichiarata inammissibile) avanti alla Corte d’Appello dagli appellanti A. e L. ma non dalla attuale ricorrente Sofip, alla quale è pertanto preclusa la proposizione della questione per la prima volta in questa sede.

Il ricorso principale merita quindi il rigetto.

Ha proposto ricorso incidentale la Sanpaolo IMI s.p.a. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 274 e 299 c.p.c. (in relazione dall’art. 360 c.p.c., n. 3) per la revoca della statuizione riguardante la dichiarazione di inefficacia nei confronti del Banco di Napoli dell’atto di vendita (OMISSIS) da Ediltutto a Sofip: nessuna domanda poteva essere proposta dal Banco di Napoli nei confronti della Sofip perchè l’acquisto di questa società (con la relativa trascrizione) era intervenuto dopo l’atto di citazione; del resto a seguito della riunione dei diversi procedimenti promossi da alcuni istituti di credito e dell’ammissione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della Sofip s.r.l., era da ritenere che il contraddittorio fosse stato esteso anche nei confronti di detto soggetto e quindi non sarebbe rilevabile alcuna ipotesi di ultrapetizione nella sentenza del Tribunale.

La censura proposta riguarda un error in procedendo, nel senso che sarebbe stato violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, previsto dall’art. 112 c.p.c.: secondo i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., “deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4).

Conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellatile nel n. 5) dello stesso art. 360” (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1196). Nella specie, invece, la censura risulta formulata per violazione di legge prevista dall’art. 360, comma 1, n. 3, risultando in tal modo inammissibile.

Il ricorso incidentale risulta quindi infondato e merita il rigetto;

segue la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti Banca Popolare Pugliese, Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, MPS Gestione Crediti Banca, Italfondiario, liquidate come in dispositivo; le spese tra Sofip e Sanpaolo Imi vanno invece compensate.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate le spese tra Sofip e Sanpaolo Imi; condanna la Sofip al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti Banca Popolare Pugliese, Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, MPS Gestione Crediti Banca, Italfondiario in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011

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