Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10879 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 23/04/2021), n.10879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22371/2015 proposto da:

ATAC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo

studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA, e MAURO PETRASSI, che la

rappresentano e difendono unitamente all’avvocato GIANFRANCESCO

REGARD;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1992/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/03/2015 R.G.N. 8698/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1992 del 2015, per quanto in questa sede rileva, in parziale accoglimento del gravame svolto dall’INPS, ha riconosciuto l’ATAC tenuta al versamento della contribuzione dovuta per il superiore inquadramento richiesto in giudizio dal lavoratore D.G.R.;

2. per la Corte di merito, la transazione intervenuta, nelle more del giudizio di appello, tra datore di lavoro e lavoratore non impediva l’accertamento nell’an e nel quantum dell’obbligazione contributiva; sussisteva la legittimazione attiva del lavoratore, negata dal primo giudice, a richiedere l’accertamento dell’obbligo datoriale di regolarizzare la posizione contributiva e di richiederne il corretto adempimento; la transazione era inopponibile all’INPS, perchè intercorso tra datore di lavoro e lavoratore, ma della sentenza di primo grado emergeva la sussistenza delle differenze retributive e della loro quantificazione, nè risultavano svolti, dal datore di lavoro, specifici motivi di appello per mettere in dubbio le risultanze probatorie del giudizio di primo grado, in difetto dei quali erano emersi elementi gravi, precisi e concordanti sull’an della pretesa del lavoratore e sulle differenze retributive;

3. avverso tale sentenza ricorre ATAC s.p.a., con ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. il primo motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito pronunciato oltre la domanda – di mero accertamento della sussistenza della pretesa contributiva svolta dall’INPS – è da rigettare, per avere, la domanda di pagamento dei contributi trovato ingresso nel giudizio ad opera del lavoratore, la cui legittimazione attiva è stata affermata dal primo giudice e non fatto oggetto di gravame da parte della società;

5. è da rigettare anche il secondo motivo con il quale, deducendo violazione dell’art. 1965 c.c., in relazione agli artt. 99 e 31 c.p.c., si censura la ritenuta inopponibilità all’INPS della transazione assumendo che la domanda dell’INPS sarebbe dipendente da quella del lavoratore e quindi connessa all’esito di quest’ultima, con prospettazione del tutto infondata se non altro perchè l’INPS aziona un proprio diritto, peraltro di natura non disponibile;

6. del pari vanno rigettati il terzo e quarto motivo, con i quali si assume che la Corte di merito abbia ritenuto provata la pretesa contributiva alla luce di risultanze istruttorie, non correttamente valutate, e in considerazione del contenuto della transazione, posta in essere con il lavoratore, che non conterrebbe alcun riconoscimento delle pretese del lavoratore, censurando, infine, il ritenuto difetto di specificità di motivi;

7. la censura svolta ex art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile in applicazione, ratione temporis, della previsione dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, a mente della quale quando la sentenza d’appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4);

8. non è spendibile, pertanto, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e, peraltro, gli ulteriori profili delle censure, ad onta dell’intitolazione come violazioni di legge, si risolvono in un inammissibile richiesta di apprezzamento delle risultanze istruttorie e del riesame del merito;

9. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

10. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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