Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10878 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 23/04/2021), n.10878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18268/2015 proposto da:

MODITECH S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 43, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO SCORSONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO DE VITO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1210/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/01/2015 R.G.N. 2949;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1210 del 2014, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione a cartella esattoriale per contributi omessi relativi alle indennità di trasferta all’estero, in mancanza dei presupposti per il vantato esonero;

2. in particolare la Corte territoriale, alla stregua del divieto posto dall’art. 437 c.p.c., riteneva inammissibile la documentazione allegata tardivamente al gravame e la formulazione di ulteriori capitoli di prova aventi ad oggetti fatti costitutivi della pretesa azionata dalla società, attuale ricorrente, sulla quale gravava l’onere di provare, in modo rigoroso, il diritto a beneficiare delle esenzioni contributive;

3. avverso tale sentenza la s.r.l. Moditech ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. con i motivi di ricorso si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito onerato la società della prova dei presupposti per giovare del trattamento contributivo privilegiato in caso di trasferta dei dipendenti (primo motivo); omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione per avere ritenuto non provata l’effettività delle trasferte svolte all’estero dai dipendenti, e per non avere ammesso le prove articolate nel primo grado di giudizio senza averle adeguatamente valutate (secondo motivo); violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, per l’affermata inammissibilità, per tardività, della documentazione allegata tardivamente al gravame (terzo motivo); infine, omessa motivazione su un punto decisivo in ordine al carattere o meno indispensabile delle nuove prove precostituite prodotte e delle nuove prove costituende articolate con il ricorso in appello;

5. il primo motivo è da rigettare per essersi la Corte di merito conformata ai principi consolidati per cui in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato (Cass. n. 181060 del 2018 e ivi ulteriori precedenti richiamati);

6. il secondo motivo è inammissibile per essere il controllo della motivazione, alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v. come interpretato da Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014, alla quale si rinvia, e successive conformi);

7. sono da accogliere i motivi terzo e quarto;

8. come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8202 del 2005 (cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni, fra le quali, Cass. n. 28439 del 2019 ed ivi ulteriori precedenti), il deposito di documenti in momento successivo al deposito della memoria di costituzione è ammesso quando la produzione abbia ad oggetto circostanze decisive;

9. nel rito del lavoro, infatti, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3 – che stabilisce che il convenuto deve indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare (onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977) – e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, consegue che l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione;

10. tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa;

11. poteri questi, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo, a seguito del contraddittorio delle parti stesse;

12. in tale ottica va segnalato, altresì, l’orientamento espresso da questa Corte sulla questione della ammissibilità dei mezzi istruttori in appello e sulla definizione della nozione di indispensabilità della prova (v. Cass. Sez. Un. 10790 del 2017) che ampiamente riprende e conferma i principi già affermati nel noto arresto di Cass. Sez. Un. 8202 del 2005, pervenendo alla conclusione che il giudizio di indispensabilità implica una valutazione sull’idoneità del mezzo istruttorio a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio;

13. in conclusione, la Corte distrettuale, in applicazione delle argomentazioni sinora svolte, deve fare applicazione del principio di diritto, enunciato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, nei seguenti termini: il giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria, ex officio, con l’acquisizione della documentazione offerta contestualmente con l’atto di impugnazione sulla base di allegazione effettuata già in primo grado, laddove tale documentazione sia indispensabile per provare i fatti costitutivi, motivando sulla decisività delle produzioni; con applicazione dell’affermato principio anche in riferimento alle prove orali;

14. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’Appello, designata in dispositivo, che provvederà allo scrutinio della fattispecie considerata, facendo applicazione del summenzionato principio e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigettati il primo e secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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