Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10878 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 18/05/2011), n.10878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

N.M., rappresentato e difeso dall’avv. MOSCHETTI

FRANCESCO, dall’avv. Ornella Carraro e dall’avv. Francesco D’Ayala

Valva, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma al viale

Parioli n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 2/26/07, depositata il 15 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

E’ presente l’avv. D’Ayala Valva.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 2/26/07, depositata il 15 febbraio 2007, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Padova (OMISSIS), nel giudizio introdotto da N.M. con l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta sulle donazioni a lui notificato per la riscossione del tributo come determinato a seguito di decisione della Commissione Tributaria centrale sezione 5, n. 5981/98 dep. 25.11.1998, ha confermato l’annullamento dell’avviso, per non essere stato il contribuente messo in condizione di conoscere nè le motivazioni delle penali che vengono applicate, nè le modalità di calcolo che hanno portato all’importo che risulta diverso da quello dell’altro contribuente N.I. (a) parità di patrimonio imponibile senza che sia stata data adeguata giustificazione o motivazione.

N.M. resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti dell’art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta che il giudice d’appello abbia omesso ogni pronuncia sui rilievi, formulati in appello e riprodotti nel ricorso, circa la mancanza di ogni obbligo di motivazione da parte dell’ufficio in relazione ai meri atti di riscossione e sulla conoscenza da parte del contribuente di tutti i criteri per l’esatta determinazione del quantum della pretesa, perchè enunciati nei precedenti provvedimenti giurisdizionali relativi all’avviso di accertamento da cui era scaturito l’avviso di liquidazione oggetto di giudizio; con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ripropone il vizio denunciato, con le stesse argomentazioni, come causa di nullità della sentenza, qualora esso dovesse essere inquadrato come omissione di decisione su parte della materia del contendere.

La sentenza impugnata, a fronte di specifici rilievi in ordine alla portata dell’obbligo di motivazione di un atto, come l’avviso di liquidazione in esame, applicativo di una pronuncia giudiziale che definiva la controversia concernente l’atto impositivo, si rivela affetta dal vizio denunciato, risolvendosi in affermazioni generiche ed inadeguate rispetto alla questione della quale il giudice d’appello era investito.

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 3S0 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il controricorrente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene che la sentenza impugnata, ancorchè in forma stringata, ha dato conto delle ragioni per le quali l’avviso di liquidazione non è motivato adeguatamente – e cioè in relazione alla natura dell’atto ed agli effetti che è esso è diretto a produrre – di modo che, anche letto in relazione alla sentenza della Commissione tributaria centrale, non mette il contribuente in grado di comprendere il contenuto e l’articolazione della pretesa dell’amministrazione;

che le censure dell’Agenzia ricorrente non sono idonee a contrastare siffatti rilievi;

che il ricorso deve essere pertanto rigettato;

che si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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