Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10877 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 18/05/2011), n.10877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 23/34/2007, depositata il 2 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 23/34/07, depositata il 2 febbraio 2007, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Aversa, ha ritenuto l’amministrazione finanziaria decaduta dal diritto di iscrivere a ruolo l’imposta di registro, con accessori, derivante da avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione il 19 novembre 2002, in quanto la relativa cartella di pagamento era stata notificata a L.G. il 20 settembre 2004, e quindi oltre il termine, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, lett. b), del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., con il quale l’amministrazione censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, assumendo la tempestività della messa in riscossione, con cartella notificata il 20 settembre 2004, dell’imposta complementare di registro definitivamente accertata con avviso notificato il 20 settembre 2002 e non impugnato, non essendo maturata la prescrizione decennale di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78 e non essendo applicabile al caso la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, u.c..

Questa Corte ha in più occasioni chiarito come “nel quadro della nuova disciplina della riscossione dei tributi introdotta dal D.P.R. n. 43 del 1988, il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3, – secondo cui le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all’Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo – si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e quindi anche in materia di IVA. Tale principio è applicabile anche dopo l’intervento del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, che ha circoscritto all’IVA ed ai tributi diretti quella modalità di riscossione che il citato D.P.R. n. 43 del 1988, art. 67, aveva esteso anche alle altre imposte indirette in esso menzionate” (Cass. n. 5253 del 2007, n. 12587 del 2004, n. 217 del 2009).

Nel caso sia stato definitivamente accertato il credito dell’amministrazione relativo all’imposta di registro, nella specie a seguito della mancata impugnazione dell’atto impositivo notificato al contribuente, trova pertanto applicazione il termine di prescrizione decennale fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 (Cass. n. 8998 del 2007).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375, comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori, accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 700, oltre alle spese prenotate a debito, e dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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