Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10877 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 08/06/2020), n.10877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7966/2019 proposto da:

T.O., elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico II 4

presso lo studio dell’avvocato Angelelli Mario Antonio che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pasqualino Gaetano

Mario;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 253/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 da Dott. SOLAINI LUCA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Palermo ha respinto il gravame proposto da T.O. cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del tribunale di Palermo che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che a causa degli scontri razziali tra l’etnia dei (OMISSIS) e quella dei (OMISSIS), cui apparteneva suo padre, questi aveva trovato la morte il (OMISSIS) a seguito di un’aggressione subita da elementi del gruppo rivale, i quali, dopo il decesso del genitore, avevano perseguitato anche lui, costringendolo ad abbandonare la sua città, per rifugiarsi prima in Costa d’Avorio e successivamente a Conakry, capitale della (OMISSIS). Da lì poi era emigrato verso Niger, Libia e poi Italia.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione delle norme di diritto, inerenti la disciplina sullo status di rifugiato e sul diritto di asilo, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3 degli artt. 167 e 215 c.p.c., dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, dell’art. 8 della direttiva o2004/83/CE degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost., perchè la Corte d’appello aveva omesso di valutare adeguatamente le discriminazioni e le violenze che il ricorrente ha dichiarato di aver subito per motivi razziali, alla luce dell’inadeguatezza del sistema giudiziario del suo paese per assicurargli la necessaria tutela, con violazione del principio della collaborazione istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 dell’art. 3 CEDU, degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 10 Cost., comma 3 e dell’art. 32 Cost., perchè la Corte d’appello non aveva valutato che in caso di rimpatrio, il ricorrente sarebbe stato soggetto a trattamenti inumani e degradanti, per la probabile carcerazione a seguito della denuncia e dell’accusa di vendita di medicinali scaduti e contraffatti e per la violazione del dovere di cooperazione istruttoria nella ricerca della prova; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 51, comma 6 dell’art. 6, par. 4 della direttiva comunitaria n. 115/08, della L. n. 881 del 1977, art. 11 degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost., per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante la situazione di vulnerabilità sussistente e il livello d’integrazione raggiunto, alla luce della mancata valutazione comparativa tra le condizioni soggettive del ricorrente e la regressione delle condizioni personali e sociali in caso di rimpatrio.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto propone censure di merito alla valutazione dei fatti della Corte d’appello, sulla cui base la stessa ha ritenuto non attendibile il ricorrente, in quanto, nell’ottobre del 2013 il richiedente si era trasferito dalla sua città d’origine alla capitale della (OMISSIS), (OMISSIS) dove aveva vissuto fino al luglio 2015 senza avere più problemi razziali di sorta, quindi, negli ultimi due anni di permanenza in (OMISSIS) il T.’ non è stato vittima di persecuzioni per ragioni di appartenenza all’etnia (OMISSIS).

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto mira a contestare, in termini di mero dissenso, la valutazione della Corte d’appello, secondo cui il rientro in patria del ricorrente, al quale era stato contestato il reato di vendita di medicinali scaduti e contraffatti, non implicava il pericolo di essere sottoposto a forme di tortura o di trattamenti inumano e degradanti, in quanto, per il datore di lavoro, che pure aveva subito tre anni di prigione, il ricorrente non aveva accennato a siffatte forme di detenzione e tale giudizio era stato reso anche sulla base delle fonti informative (v. p. 4 della sentenza). Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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