Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10877 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 05/05/2010), n.10877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in Roma, via San

Valentino 34, presso l’avv. Vincenzo Scuderi, rappresentato e difeso

dagli avvocati Bullaro Nino, del Foro di Palermo, e Vito Passalacqua,

del Foro di Marsala, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Palermo del 12 dicembre

2006, cron. n. 4791, nella causa iscritta al n. 359/06 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 gennaio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. APICE Umberto che nulla ha osservato.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente, con la quale – premesso che ” B.R. adiva la Corte d’appello di Palermo, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei conti, avente ad oggetto il riconoscimento di pensione privilegiata per infermità.

La Corte d’appello di Palermo, con Decreto del 12 dicembre 2006, ha rigettato la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

La Corte territoriale ha rilevato che il processo davanti alla Corte dei conti – iniziato nel 1990 – aveva avuto una durata irragionevole, essendosi concluso dopo quindici anni dalla data di presentazione della domanda con la sentenza di rigetto del dicembre 2005.

Ha tuttavia escluso che il ritardo avesse provocato nell’istante il lamentato pregiudizio non patrimoniale, e ciò in quanto il ricorrente era ab origine consapevole della infondatezza della sua pretesa e quindi non aveva risentito l’ansia ed il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso B. R., affidato a tre motivi.

Non ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri” – si è osservato che “Con i primi due motivi, formulati nel rispetto dell’art. 366-bis cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello escluso il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per la piena consapevolezza in capo all’istante dell’infondatezza della domanda, pur in assenza di eccezioni e di prova da parte dell’Amministrazione convenuta.

La censura è manifestamente infondata, perchè la Corte di merito ha rilevato come, costituendosi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei ministri avesse chiesto il rigetto del ricorso per temerarietà della domanda. In presenza di tale eccezione, ben poteva la Corte d’appello trarre dagli elementi processuali a sua disposizione – in primis, dalla decisione conclusiva del giudizio presupposto – la prova della piena consapevolezza, in capo all’istante, della infondatezza delle proprie istanze.

Il terzo motivo censura la statuizione con cui la Corte d’appello ha desunto la piena consapevolezza dell’infondatezza della pretesa dal fatto che la pretesa pensionistica del B. era stata formulata tardivamente, addirittura 27 anni dalla cessazione del servizio, oltre il compimento del termine di decadenza quinquennale prescritto dalla legge.

Il motivo è inammissibile, perchè le deduzioni critiche della parte ricorrente, oltre ad infrangersi contro la palese sussistenza, nel decreto impugnato, dei requisiti strutturali dell’argomentazione, si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice a quo, sicchè incidono sull’intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all’ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo la Presidenza del Consiglio intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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