Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10876 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 23/04/2021), n.10876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22915/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

TORTORICI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1522/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/03/2015 R.G.N. 2579/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE

Alberto, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina di accoglimento dell’opposizione proposta dalla soc. Ericsson Telecomunicazioni avverso la richiesta dell’Inps con le quali era stato intimato il pagamento di Euro 44.817,34 a titolo di oneri posti a carico del datore di lavoro per il collocamento in mobilità lunga di un lavoratore (dal 8/1/1999 al 31/3/2002).

Secondo la Corte era fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società in quanto la contribuzione figurativa aveva natura coincidente con quella della contribuzione obbligatoria dunque rientrava nel disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps. Resiste la Ericsson con controricorso e poi memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

2. l’Inps denuncia violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1 septies, conv. in L. n. 176 del 1998; L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9.

L’Istituto pone il quesito se le somme necessarie a ristorare l’Inps della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori in mobilità lunga, e posti a carico delle imprese, siano contributi previdenziali.

Secondo il ricorrente le somme rimborsate dal datore di lavoro non erano contributi figurativi, ma costituivano il ristoro del costo economico che l’ordinamento aveva sopportato per riconoscere al lavoratore la tutela contributiva di tipo figurativo.

Osserva che diversa è la ratio della copertura contributiva allorchè il lavoratore si trova nell’impossibilità di rendere la prestazione per una scelta economica del datore di lavoro: in questo caso il costo economico dell’appostamento della contribuzione, ancorchè figurativa, era considerato un onere che deve sostenere il datore di lavoro, non potendosi assimilare un procedimento di licenziamento collettivo, che sfocia nella procedura di mobilità, una esigenza meritevole di tutela, piuttosto che un costo economico che il datore di lavoro ritiene di sostenere.

3. Il ricorso è infondato. Deve, infatti, confermarsi il principio già affermato da questa Corte secondo cui il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B (cfr. Cass. ord. n. 399/2020, sent. n. 28605/2018, n. 672/2018, n. 24828/2011, n. 27674/2011).

4. In dette pronunce si è rilevato, con riferimento alla denominazione di “onere” data dal legislatore alle somme dovute dal datore di lavoro all’ente previdenziale, che “Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull’appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell’accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall’ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa”.

A tanto consegue che la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione.

5. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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