Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10876 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 18/05/2011), n.10876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.R. e C.D.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di

Trento, sezione 01, n. 3/07, depositata il 31 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, sezione 01, n. 3/07, depositata il 31 gennaio 2007, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Trento, ha confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione con il quale era stato rettificato, ai fini delle imposte di registro ed ipotecaria, il valore dichiarato, da P.R. e da C.D., di un lotto di terreno edificatile in (OMISSIS).

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto non sufficientemente motivato l’atto impugnato in quanto il richiamo, da parte dell’Ufficio, ad un atto di compravendita relativo ad altre particelle fondiarie aventi analoga destinazione urbanistica nello stesso comune non era sufficiente a giustificare l’applicazione del criterio estimativo della comparazione, dovendo nell’avviso “essere specificate almeno le caratteristiche tecniche (intrinseche ed estrinseche) principali che accomunano il lotto preso a paragone e quello oggetto di verifica”, ed in quanto non poteva condividersi il richiamo al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2 bis, per giustificare la formale correttezza dell’operato dell’ufficio, atteso che, a norma della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, “se si fa riferimento ad altro atto questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

I contribuenti non hanno svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, per aver affermato, alla luce della L. n. 212 del 2000, art. 7, per l’ipotesi di rettifica del valore del bene immobile effettuata secondo il metodo comparativo, la necessità dell’allegazione all’avviso dell’atto che si richiama, laddove, in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis applicabile ratione temporis, una siffatta prescrizione varrebbe salvo che l’avviso non riproduca, come nella specie, il contenuto essenziale dell’atto richiamato; con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, censura in quanto apodittica l’affermazione circa la carenza di motivazione dell’atto impugnato, che invece riproduceva il contenuto essenziale dell’atto di compravendita delle particelle fondiarie oggetto di comparazione.

A norma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2 bis, se la motivazione dell’atto di rettifica del valore di un immobile e di liquidazione della maggiore imposta fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, “salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”, sicchè è erronea l’affermazione del giudice d’appello dell’obbligo di allegazione in termini assoluti.

Quanto al secondo motivo, esso appare del pari fondato, ove si consideri che nell’atto di rettifica e liquidazione, trascritto nel ricorso, si legge che “si è appurato che per le particelle fondiarie 2312/11 … 2312/12 in CC di Nave S. Rocco inserite in zona di completamento oggetto di cessione nel corso dell’anno 2002 con atti registrati presso l’agenzia delle entrate di Trento è stato dichiarato dalle parti contraenti un valore di Euro 260 al mq”.

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375, comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo Grado di Trento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Trento.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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