Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10876 del 08/06/2020

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 08/06/2020), n.10876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7912/2019 proposto da:

N.A.H., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta

elettronica certificata antonella.macaluso-avvocaticl.legalmailit

rappresentato e difeso dall’avv. A. Macaluso che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS) rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1617/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 da Dott. SOLAINI LUCA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Palermo ha respinto il gravame proposto da N.A.H. cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale l aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essersi allontanato dal paese d’origine, in quanto, veniva trattato male dallo zio paterno, con il quale era andato a vivere dopo la morte dei genitori, ed era stato accusato dai cugini di avere provocato un incendio nella foresta, mentre stava pulendo un terreno.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione delle norme di diritto, inerenti la disciplina sullo status di rifugiato e sul diritto di asilo, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e artt. 3, 7 e 8 in quanto, erroneamente, la Corte d’appello non aveva ravvisato ipotesi di persecuzione nella vicenda narrata dal richiedente, perchè ad avviso della medesima, le problematiche sollevate erano di natura strettamente privata; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e omesso esame circa un fatto decisivo, in quanto erroneamente la Corte d’appello non aveva riconosciuto i presupposti della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19 in ordine alla concessione di un permesso per motivi umanitari e al riconoscimento di una protezione di tipo umanitario ai sensi dell’art. 3 CEDU, nonchè omesso esame di un fatto decisivo.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sul merito dell’accertamento, in particolare in riferimento alla natura personale o meno della vicenda narrata, ma in termini di mero dissenso, senza individuare l’effettiva violazione delle norme indicate in rubrica.

Il secondo motivo è infondato, perchè la corte del merito, in riferimento all’art. 14 cit., lett. a) e b) si è riportata alla natura strettamente privata della vicenda, mentre, in riferimento alla lett. c), sulla base delle fonti informative consultate (Refworld 2014/2015, Amnesty International 2014/2015, sito della Farnesina (OMISSIS), valido al 5.4.18) ha accertato che il (OMISSIS) non risulta interessato da situazioni di conflitto armato, ma solo da situazioni di intolleranza nei confronti del dissenso proveniente da particolari categorie di persone (giornalisti, oppositori politici e difensori dei diritti umani), ed inoltre” il ricorrente non aveva espresso alcun timore per la propria incolumità in caso di rimpatrio.

Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo di contributo unificato a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2020

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