Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10876 del 05/05/2010
Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 05/05/2010), n.10876
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Quintilio Varo
133, presso l’avv. Giuliani Angelo, che la rappresenta e difende
giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore;
– intimata –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, cron. n. 6250, del
26 luglio 2006, nella causa iscritta al n. 53200/05 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20 gennaio 2010 dal relatore, cons. Stefano Schirò; alla presenza
del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, Dott. APICE Umberto, che nulla ha osservato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti, con la quale – rilevato che ” G.M. ha proposto ricorso per cassazione il 24 ottobre 2007 sulla base di due motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 26 luglio 2006, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri veniva condannata ex Lege n. 89 del 2001, al pagamento, in favore della ricorrente, di un indennizzo di Euro 2.000,00 oltre interessi legali dal decreto della Corte d’appello al saldo e spese (per complessivi Euro 700,00), per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi in primo grado innanzi al Tar Lazio ed avente ad oggetto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita.
La Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso” – si è altresì osservato che: “Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato (per un giudizio iniziato nel gennaio 1999 e definito nel novembre 2003) una durata irragionevole del processo di primo grado di due anni.
Il primo motivo – relativo alla decorrenza degli interessi legali – appare manifestamente fondato, giacchè, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 17 febbraio 2003, n. 2382; Sez. 1^, 27 gennaio 2004, n. 1405), gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, non già a decorrere dal decreto della corte d’appello.
Il secondo motivo, concernente l’entità delle spese liquidate dalla Corte territoriale, resta assorbito, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione per effetto dell’accoglimento del ricorso.
In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;
B1) ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, deve essere accolto il primo motivo, assorbito il secondo, e che il decreto impugnato deve essere annullato con riferimento alla censura accolta;
B2) osservato altresì che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1; che, in particolare, gli interessi legali da applicare sull’indennizzo liquidato alle ricorrenti devono essere conteggiati a decorrere dalla data della domanda e non da quella del decreto di condanna, come ritenuto dalla Corte di merito;
B3) considerato altresì, che le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore della ricorrente, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore della ricorrente decorrano dalla domanda.
Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 806,00, di cui Euro 311,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di Cassazione, che si liquidano in Euro 595,00 di cui Euro 495,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore della ricorrente, avv.to Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010