Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10875 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 23/04/2021), n.10875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22446/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

ASTALDI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO CONFESSORE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/03/2015 R.G.N. 236/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone di accoglimento dell’opposizione proposta dalla soc. Astaldi avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell’Inps con il quali era stato richiesto il pagamento degli oneri posti a carico del datore di lavoro per il collocamento in mobilità lunga di un lavoratore.

Secondo la Corte era applicabile la prescrizione quinquennale in quanto la contribuzione figurativa aveva natura coincidente con quella della contribuzione obbligatoria, dunque rientrava nel disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, considerato del resto che la mobilità lunga altro non era che la prosecuzione di quella di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 5 e 7, avente natura previdenziale, così come i relativi contributi.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps. Resiste la soc. Astaldi che deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo l’Inps denuncia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9.

Pone il quesito se gli oneri posti a carico delle imprese che collocano i lavoratori in mobilità lunga siano o meno contributi previdenziali. Osserva che la norma parla di oneri e non già di contributi. Secondo il ricorrente le somme rimborsate dal datore di lavoro non sono contributi figurativi, ma costituiscono il ristoro del costo economico che l’ordinamento ha sopportato per riconoscere al lavoratore la tutela contributiva di tipo figurativo.

Osserva che diversa è la ratio della copertura contributiva allorchè il lavoratore si trova nell’impossibilità di rendere la prestazione per una scelta economica del datore di lavoro: in questo caso il costo economico dell’appostamento della contribuzione ancorchè figurativa è considerato un onere che deve sostenere il datore di lavoro,non potendosi assimilare un procedimento di licenziamento collettivo, che sfocia nella procedura di mobilità, una esigenza meritevole di tutela piuttosto che un costo economico che il datore di lavoro ritiene di sostenere.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1 septies, conv. in L. n. 176 del 1998; della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9.

Pone il quesito se le somme necessarie a ristorare l’Inps del pagamento della prestazione di mobilità lunga costituiscono un onere e non una contribuzione ancorchè figurativa con la conseguenza che alle somme dovute dal datore di lavoro si applica il termine di prescrizione ordinario decennale

5. Il ricorso deve essere rigettato. Deve, infatti, confermarsi il principio già affermato da questa Corte secondo cui il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1935, art. 3, comma 9, lett. B (cfr. Cass. ord. n. 399/2020, sent. n. 28605/2018, n. 672/2018, n. 24828/2011, n. 27674/2011).

6. In dette pronunce si è rilevato,con riferimento alla denominazione di “onere”data dal legislatore alle somme dovute dal datore di lavoro all’ente previdenziale, che “Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull’appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell’accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall’ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa”.

A tanto consegue che la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione.

7. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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