Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10875 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 18/05/2011), n.10875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LA TECNOIMMOBILIARE snc, in persona del legale rappresentante P.

L., residente in (OMISSIS),

rappresentata e difesa dall’avv. Del Fiacco Anselmo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 113/01/06, depositata il 30 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La Tecnoimmobiliare snc propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 113/01/07, depositata il 30 gennaio 2007, che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento ai fini dell’IVA per il 1999, con il quale veniva respinta la richiesta di rimborso dell’imposta ed erano irrogate sanzioni per l’erronea tenuta della contabilità aziendale, L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Con i due motivi del ricorso la società contribuente censura la sentenza denunciando, rispettivamente, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”, e “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 3, 4, 5, 7″.

I motivi, come articolati, sono inammissibili in quanto il secondo, pur deducendo violazione di norme di diritto, non viene corredato dal quesito prescritto, mentre il primo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, non indica chiaramente, in modo sintetico, evidente ed autonomo, il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta a insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (ex multis, Cass. n. 27680 del 2009, n. 8897 del 2008), come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. Si ritiene pertanto che, ai sensi degli artt. 375, comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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