Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10874 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA EMILIA 81, presso lo studio dell’avvocato FERRARA SILVIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PARENTE GIOVANNI CARLO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EURO RICICLO SRL, COMUNE di BENEVENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23051/2 009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA dell’8/10/09, depositata il 30/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza 30 ottobre 2009 n. 23051, questa corte, premesso che il primo motivo di ricorso era fondato, ha osservato che, a seguito della sentenza 348 del 2007 della Corte Costituzionale, la determinazione dell’indennità di espropriazione non può più essere fatta ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, operando la media tra il valore del suolo espropriato ed il reddito dominicale rivalutato, ha concluso nel senso che l’indennità in questione deve essere determinata sulla base del valore venale del bene, secondo il canone fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, e che la sentenza doveva essere cassata in relazione ai motivi accolti, vale a dire il primo, di cui si è fin qui trattato, e il secondo. Nel dispositivo, tuttavia, si dichiara di rigettare il primo motivo.

“Con atto notificato il 29 gennaio 2010 al Comune di Benevento e il 28 gennaio 2010 ad Euro Riciclo s.r.l, il signor B.I., ricorrente, ha chiesto la correzione del predetto errore materiale.

“Il ricorso, da trattare in camera di consiglio a norma dell’art. 391 bis c.p.c, sarà accolto se il collegio condividerà le seguenti considerazioni.

“L’errore materiale denunciato risulta dal testo della sentenza sopra citata, e precisamente dal contrasto, sul punto, del dispositivo con la motivazione, la quale non è compatibile con altra decisione se non di accoglimento. “Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso in camera di consiglio, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., con la correzione del dispositivo nel senso che la corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso.” – 2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e la memoria, e ha condiviso il contenuto della relazione.

4. L’errore incorso nel dispositivo della sentenza in premessa deve essere corretto, mediante annotazione sull’originale dell’atto.

P.Q.M.

La corte ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 30 ottobre 2009 n. 23051, mediante la sostituzione della parola “rigetta”, nella prima riga del dispositivo dopo le parole “p.q.m.”, con la parola “accoglie”, e manda al cancelliere per l’annotazione del presente provvedimento sull’originale dell’atto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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