Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10873 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI

GIOIA, rappresentata e difesa dall’avvocato FALCO ANDREA, giusta

procura speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

STAR PROGETTI TECNOLOGIE APPLICATE (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato

BONOTTO MARCELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati CANNIZZARO

FABIO, CANNIZZARO SEBASTIANO, giusta mandato a margine della memoria

difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 177/2009 del TRIBUNALE di BERGAMO – Sezione

Distaccata di TREVIGLIO del 17.7.09, depositata il 18/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

per la ricorrente è solo presente l’Avvocato Andrea Falco.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Avverso la sentenza in data 18 luglio 2009, con la quale il Tribunale di Bergamo si è dichiarato territorialmente incompetente a conoscere della domanda contro la Star Progetti Tecnologie applicate s.p.a. dalla signora A.F., questa ha chiesto il regolamento di competenza. La società convenuta resiste con memoria ex art. 47 c.p.c., u.c..

“Il contrasto tra le parti è insorto in relazione alla validità della clausola stipulata nell’art. 15 del contratto in forza del quale l’attrice agisce in giudizio. La disposizione prevede che le eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del contratto, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Nello stampato, predisposto dalla società, la clausola è oggetto di approvazione mediante sottoscrizione separata, con cui le parti “previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle di cui al presente contratto indicate con i numeri 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dichiarano espressamente di approvarle”.

“Secondo la ricorrente, la nullità della clausola, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. deriva dal fatto che nel contratto sono sottoscritte numerose clausole vessatorie e non incluse nelle condizioni generali di un contratto per adesione, scritte con caratteri microscopici in un modulo prestampato e predisposto unilateralmente dalla società venditrice, e richiamate per adesione senza la specificazione sintetica del loro contenuto accanto all’indicazione meramente numerica realizzata mediante un fittissimo elenco di cifre. A sostegno dell’assunto, la ricorrente richiama sia la giurisprudenza di questa corte che nega validità all’approvazione separata di clausole vessatorie mediante un richiamo cumulativo di più clausole, di cui solo alcune siano vessatorie, nonchè più specificamente di un precedente di questa corte (Cass. 29 febbraio 2008 n. 5733).

“Al riguardo si osserva quanto segue.

“La giurisprudenza di questa corte, richiamata nel ricorso, esclude la specificità dell’approvazione separata della clausola vessatoria richiamata insieme ad altre clausole, quando delle clausole richiamate solo alcune siano vessatorie, mentre altre non lo sono.

L’applicabilità del principio alla fattispecie postula dunque che tra le clausole richiamate per la specifica applicazione, solo alcune siano vessatorie. Nel ricorso, peraltro, sebbene si assuma genericamente che nel contratto la clausola in discussione “è confusa con altre clausole che vessatorie non sono”, manca qualsiasi indicazione sulle clausole, richiamate per la separata e specifica approvazione, che non dovrebbero essere qualificate vessatorie, e che avrebbero reso generico il richiamo, implicitamente rimettendo al giudice la ricerca dell’esistenza di tali clausole e il compito di qualificarle vessatorie. Questa impostazione è inammissibile, perchè assegna al giudice il compito improprio di precisare allegazioni delle quali è onerata la parte, e perchè in tal modo si traduce in una sostanziale menomazione del contraddittorio, gravando l’altra parte dell’onere di anticipare l’ipotetica contestazione del carattere vessatorio di una o più clausole tra quelle richiamate. Il ricorso, che senza tali integrazioni non trova sostegno nella giurisprudenza richiamata, si espone alla valutazione di manifesta infondatezza, mentre il successivo motivo è una sollecitazione a riesaminare il problema della competenza sul presupposto dell’inutilizzabilità della clausola contrattuale in contestazione.

“Si ritiene che, in base a tali premesse, la corte possa pronunciarsi in camera di consiglio nel senso dell’infondatezza del ricorso, confermando la competenza del tribunale di Milano.” 2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti. Il ricorrente ha depositato una memoria. Anche la Star Progetti Tecnologie applicate s.p.a. ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – La memoria depositata dalla Star Progetti Tecnologie applicate s.p.a., dopo la scadenza del termine di venti giorni indicato dall’art. 47 c.p.c., u.c., è inammissibile.

4. Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, e la memoria della ricorrente, e ha condiviso il contenuto della relazione. In particolare, la clausola di deroga alla competenza territoriale contenuta nel contratto, concluso mediante sottoscrizione di un modulo prestampato, è stata specificamente richiamata, ancorchè unitamente ad altre clausole delle quali non è controversa la natura vessatoria, ed insieme a queste è stata sottoscritta separatamente dalle altre clausole contrattuali, così soddisfacendo i requisiti di efficacia indicati dall’art. 1341 cpv., non potendo in senso contrario invocarsi il precedente di questa corte richiamato in ricorso, che riguarda altra fattispecie.

5. Deve affermarsi la competenza territoriale del Tribunale di Milano. In mancanza di valide difese della parte avversaria non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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