Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10873 del 05/05/2010

Cassazione civile sez. I, 05/05/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 05/05/2010), n.10873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – est. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Sul ricorso iscritto al n 25343/2007 R.G. proposto da:

B.A., O.A.M., C.C., A.

V., R.T., P.E., B.R., F.

M.A., C.P., V.R. D.

P.P. e E.M. elett.te dom.ti in Roma presso lo

studio dell’avv. ABATE Ferdinando Emilio che li rapp.ta e difende per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato in data

01.07.2006;

udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal rel. Cons. Dott.

Onofrio FittipaIdi;

udito il P.G. nella persona del Dott. Marco Pivetti che ha confermato

la relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che con ricorso ritualmente notificato B.A., O. A.M., C.C., A.V., R.T., P.E., B.R., F.M.A., C.P., V.R., D.P.P. e E.M. convenivano avanti alla corte d’appello di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sentirla condannare al pagamento in proprio favore dell’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, a causa dell’irragionevole curata di un giudizio svoltosi avanti al Giudice amministrativo (TAR del Lazio) e protrattosi per circa 10 anni;

costituitasi in giudizio la P.C.M. pur non contestando l’esposizione dei fatti, chiedeva la reiezione della domanda; la Corte d’appello con decreto in data 1.07.06 accoglieva per quanto di ragione la domanda e liquidava in favore di ciascun ricorrente la somma di Euro 7000,00;

per la cassazione del decreto della C.A. proponevano ricorso, fondato su tre motivi tutti gli indicati ricorrenti;

che con relazione in data 27.04.2009 il Cons. Dott. D.C., all’epoca delegato alla redazione della relazione stessa, ha proposto l’accoglimento del primo e del secondo motivo attinenti rispettivamente all’immotivata omessa valutazione di otto mesi di giudizio ed alla decorrenza degli interessi dalla data dell’impugnato decreto, con assorbimento del terzo motivo, relativo alla violazione di minimi tariffari;

che il Collegio condivide le conclusioni contenute nell’indicata relazione posto che effettivamente la C.A. pur avendo accertato una durata complessiva del giudizio presupposto di dieci anni ed otto mesi ha poi calcolato l’equa riparazione su solo sette anni, detratti tre anni di durata ragionevole;

parimenti fondata è poi la conclusione relativa alla decorrenza degli interessi, essendo ormai giurisprudenza costante di questa Corte che gli interessi debbano essere calcolati a decorrere dalla domanda e non dalla data del decreto;

assorbita infine deve ritenersi la censura relativa alle spese che a seguito dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, dovranno essere necessariamente riliquidate, sulla base della soccombenza;

che non essendo necessario procedere all’accertamento di fatti ulteriori la vertenza può essere definita ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con la liquidazione a favore di ciascun ricorrente dell’ulteriore somma di Euro 666,00, portando così il dovuto complessivo ad Euro 7666,00, oltre agli interessi a decorrere dalla domanda;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sìa in relazione al giudizio di merito che in relazione alla fase di legittimità.

Infine si da atto che la motivazione della presente ordinanza è stata estesa dal Presidente del Collegio, per impedimento del Cons. Dott. Fittipaldi, come da decreto in data 10 marzo 2010.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa l’impugnato decreto e decidendo nel merito condanna l’Amministrazione a corrispondere in favore di ciascun ricorrente la somma di euro 7666/00, oltre agli interessi dalla domanda; condanna altresì la P.C.M. a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di merito che liquida in complessive Euro 1140,00 di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge nonchè le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive Euro 1000,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge; dispone chi entrambe le liquidazioni siano distratte a favore del proc, antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

 

 

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